NIS2: rientri nel perimetro?

La qualificazione come soggetto NIS2 non è un adempimento tecnico: è una valutazione giuridica che si fonda sulle soglie della raccomandazione europea sulle PMI, sui rapporti di gruppo, sull'art. 3 del D.Lgs. 138/2024 e sugli atti dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, e che impegna direttamente gli organi di amministrazione. Lo Studio la affronta in tandem con GM Consulting, che mette a disposizione uno strumento di verifica preliminare.

Tre condizioni, da verificare insieme

Il D.Lgs. 138/2024 si applica alle singole persone giuridiche, non ai gruppi, e richiede che tre condizioni ricorrano insieme: la giurisdizione italiana, il superamento dei massimali della piccola impresa e lo svolgimento di un'attività riconducibile alle tipologie degli Allegati I e II. È l'ordine che la stessa Agenzia indica nel processo di autovalutazione, e la dimensione è il secondo passo, non il primo.

Un'impresa con trecento dipendenti che non opera in quei settori resta fuori dal perimetro, salvo individuazione da parte dell'Autorità; una piccola società di un grande gruppo può invece esservi attratta per effetto dell'aggregazione dei dati o dei servizi che rende a un soggetto NIS del gruppo. Per questo la verifica non si esaurisce nella lettura di un elenco.

Le soglie e la lettura dell'Agenzia

Le soglie sono quelle della raccomandazione 2003/361/CE, nella lettura resa dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale nelle FAQ sull'ambito di applicazione: la classe dimensionale si determina quando sono soddisfatti insieme il criterio degli occupati e almeno uno dei due parametri contabili; si sale di classe se si superano entrambi i parametri contabili oppure il solo criterio degli occupati. Il totale di bilancio è il totale dell'attivo dello stato patrimoniale, non l'utile né il patrimonio netto.

  • Si entra nel perimetro con almeno 50 occupati, oppure con meno di 50 occupati ma più di 10 milioni di euro sia di fatturato sia di totale di bilancio.
  • Si è soggetto essenziale, nei settori ad alta criticità dell'Allegato I, con almeno 250 occupati oppure con più di 50 milioni di fatturato e più di 43 milioni di bilancio; negli altri casi si è soggetto importante.
  • Il cambio di classe produce effetto solo se il superamento o la discesa sotto soglia si ripete per due esercizi consecutivi.
  • Fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica, prestatori di servizi fiduciari, gestori di registri di nomi di dominio e di servizi DNS rientrano a prescindere dalla dimensione.

Gruppi di imprese: aggregazione, art. 3 c. 10 e clausola di salvaguardia

Nei gruppi il calcolo è consolidato: i dati delle imprese collegate si sommano per intero, quelli delle associate in proporzione alla quota. Una piccola società di un grande gruppo è, ai fini NIS, una grande impresa. Due regole del decreto intervengono su questo risultato, in direzioni opposte.

  • L'art. 3 c. 10 attrae nel perimetro, qualunque sia la dimensione, l'impresa collegata che decide le misure di sicurezza di un soggetto NIS del gruppo, ne gestisce i sistemi, ne svolge le operazioni di sicurezza o gli fornisce servizi informatici, anche in forma residuale.
  • La clausola di salvaguardia, disciplinata dal DPCM 9 dicembre 2024, n. 221, consente di non applicare l'aggregazione quando i sistemi e i servizi NIS del soggetto sono totalmente indipendenti da quelli delle imprese collegate; si chiede in sede di registrazione e non spetta alle imprese autonome, a chi è attratto ai sensi dell'art. 3 c. 10 né a chi dipende dal gruppo anche solo in parte.
  • La richiesta è una dichiarazione del Punto di contatto ai sensi del d.P.R. 445/2000: la ricostruzione dei rapporti di partecipazione e delle funzioni accentrate va fatta sui documenti societari, prima di dichiarare.

La verifica preliminare: uno strumento di GM Consulting

GM Consulting S.r.l., società di consulenza direzionale con cui lo Studio opera in convenzione, ha pubblicato un calcolatore del perimetro NIS2 che applica la lettura dell'Agenzia ai dati dell'impresa e del gruppo e restituisce la classe dimensionale e l'esito preliminare. Il calcolo avviene interamente nel browser e nessun dato viene trasmesso o conservato.

Lo strumento è di GM Consulting e offre una valutazione preliminare, non un parere: serve a capire in pochi minuti se la questione merita un approfondimento. Dove l'esito dipende da rapporti di gruppo, dall'art. 3 c. 10 o dalla clausola di salvaguardia, la qualificazione va costruita su norme e documenti, ed è qui che interviene lo Studio. È il senso del lavoro in tandem fra le due strutture: la parte consulenziale e tecnica a GM, la parte giuridica allo Studio, su autonomo mandato del cliente, con fatturazione e copertura assicurativa separate.

Che cosa fa lo Studio

  • Parere sulla qualificazione del soggetto, con nota motivata utilizzabile anche in sede di vigilanza, compresa la conclusione di non applicabilità.
  • Assistenza nella registrazione sulla piattaforma dell'Agenzia e nella richiesta della clausola di salvaguardia, con la ricostruzione documentale dei rapporti di gruppo.
  • Revisione dei contratti con fornitori e prestatori di servizi informatici sui profili di sicurezza, di notifica e di responsabilità.
  • Assistenza all'organo di amministrazione nell'approvazione delle misure di gestione del rischio e nella formazione richiesta dal decreto, con verbalizzazione delle decisioni.
  • Difesa nei procedimenti di vigilanza e sanzionatori davanti all'Autorità.
  • Raccordo con gli altri presidi dell'impresa: protezione dei dati personali, modello 231, sistemi di gestione certificati.

Perché riguarda gli amministratori

Il decreto pone in capo agli organi di amministrazione e direttivi l'approvazione delle misure di gestione del rischio, la sorveglianza sulla loro attuazione e un obbligo di formazione, e prevede una responsabilità per le violazioni. Le sanzioni amministrative pecuniarie arrivano a 10 milioni di euro o al 2% del fatturato mondiale per i soggetti essenziali e a 7 milioni o all'1,4% per i soggetti importanti, con conseguenze ulteriori in caso di inosservanza delle diffide.

Chi non si registra pur rientrando nel perimetro è esposto più del soggetto iscritto che non abbia completato le misure: la verifica dell'ambito, documentata, è il primo atto di tutela dell'organo amministrativo.

Domande frequenti

Il calcolatore dà una risposta definitiva? No. È uno strumento di GM Consulting per una valutazione preliminare, costruito sulla lettura dell'Agenzia; la qualificazione definitiva risulta dalla registrazione sulla piattaforma e dalla comunicazione dell'Autorità. Nei gruppi e nei casi di confine serve una verifica sui documenti.

La mia società è piccola ma appartiene a un gruppo: devo registrarmi? Dipende dai dati aggregati e dai rapporti con le altre società. Se l'aggregazione porta oltre i massimali della piccola impresa, sì, salvo che ricorrano i presupposti della clausola di salvaguardia; se la società rende servizi informatici o di sicurezza a un soggetto NIS del gruppo, sì a prescindere dalla dimensione.

Quando si dichiara la dimensione? In sede di registrazione o aggiornamento annuale sulla piattaforma dell'Agenzia, fra il 1° gennaio e il 28 febbraio, con i dati di occupati, fatturato e bilancio calcolati con l'aggregazione di gruppo. La dichiarazione è resa dal Punto di contatto ai sensi del d.P.R. 445/2000.

Che cosa fa lo Studio e che cosa fa GM Consulting? GM Consulting cura la parte consulenziale e tecnica, compreso lo strumento di verifica preliminare; lo Studio rende parere, assistenza e difesa su autonomo mandato del cliente. Le due strutture sono distinte sotto il profilo giuridico e organizzativo e operano in convenzione.