Dal 2 giugno 2026 entra in vigore il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81, che recepisce la Direttiva (UE) 2024/1203 e riscrive il Titolo VI-bis del Libro II del codice penale e l'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. La riforma introduce il delitto di commercio di prodotti inquinanti, una nozione sostanziale di abusività e nuove aggravanti, estendendo il rischio penale lungo l'intera catena di approvvigionamento e commercializzazione. Per le imprese strutturate, un Modello 231 adottato prima del 2 giugno 2026 non è, per ciò solo, un Modello idoneo: la novella impone un riesame della parte speciale, dei flussi verso l'OdV, dei protocolli di tracciabilità e della disciplina contrattuale.
A far data dal 2 giugno 2026 entra in vigore il D.Lgs. 21 aprile 2026, n. 81 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 113 del 18 maggio 2026), provvedimento con cui il legislatore delegato ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 dell'11 aprile 2024, relativa alla tutela penale dell'ambiente, in forza della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 9).
La novella interviene in profondità sul Titolo VI-bis del Libro II del codice penale e, di riflesso, sull'art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Il dato sistematico più rilevante è il passaggio da una tutela costruita attorno alle singole matrici — l'aria, l'acqua, il suolo — a una tutela di impronta ecosistemica, nella quale assumono autonomo rilievo l'habitat, gli ecosistemi, la biodiversità, la flora e la fauna come beni giuridici protetti in sé.
IL MUTAMENTO DI PROSPETTIVA > La riforma dilata l'area del penalmente rilevante e, con essa, il perimetro del rischio-reato gravante sull'ente. Vi entrano condotte e soggetti che, sotto il regime previgente, ne restavano ai margini.
L'innovazione di maggiore impatto è l'introduzione dell'art. 452-bis.1 c.p., che per la prima volta eleva a illecito penale non la sola condotta inquinante in senso proprio, bensì la messa in commercio o la circolazione di prodotti il cui impiego sia idoneo a cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità, della flora o della fauna. Reato a forma vincolata e a doppio evento, esso estende il rischio penale dalla figura del produttore o utilizzatore tradizionale a quella del commerciante e del distributore, ed è inserito tra i reati presupposto 231 mediante una nuova lettera dell'art. 25-undecies.
È abusiva non soltanto la condotta posta in essere in difetto di autorizzazione o in violazione delle prescrizioni, ma altresì quella posta in essere sulla base di un'autorizzazione ottenuta in modo fraudolento, con violenza o minaccia, ovvero mediante un reato contro la Pubblica Amministrazione. Il mero possesso del titolo autorizzativo cessa di operare come scudo, ove la sostanza dell'attività si ponga in contrasto con la normativa ambientale, unionale o nazionale.
Il massimo edittale della sanzione pecuniaria per il disastro ambientale (art. 452-quater) è elevato da novecento a milleduecento quote. Un nuovo comma 1-ter introduce una sanzione da quattrocento a ottocento quote per i reati su sostanze lesive dell'ozono e gas a effetto serra (artt. 4 e 5 del decreto; regolamenti UE 2024/590 e 2024/573). Un nuovo comma 1-quater dispone l'aumento di un terzo delle sanzioni pecuniarie per i delitti aggravati. Si inasprisce, inoltre, l'art. 452-ter c.p., con massimo edittale per il decesso elevato a dodici anni di reclusione.
Disporre di un Organismo di Vigilanza operativo e di un Modello adottato e aggiornato non garantisce più, di per sé, l'idoneità preventiva richiesta dall'art. 6 del D.Lgs. 231/2001. Il rischio concreto, dal 2 giugno 2026, non è più quello fotografato dai Modelli redatti in epoca anteriore. La parte speciale «Reati ambientali» dei Modelli previgenti è incompleta; il rischio si riposiziona sulla catena di approvvigionamento e commercializzazione; la nuova nozione di abusività impone verifiche sostanziali sulla catena autorizzativa; i protocolli di tracciabilità e i flussi verso l'OdV vanno ridisegnati; la disciplina contrattuale con fornitori e distributori richiede clausole di compliance ambientale a tenuta.
Lo Studio Legale Puglisi affianca imprese e Organismi di Vigilanza nel riesame integrale del Modello 231 ai nuovi confini del rischio penale-ambientale. La versione integrale dell'analisi è disponibile nell'articolo dedicato: Reati ambientali, D.Lgs. 81/2026 e Modello 231.