Deviazione indotta del datore di lavoro e tenuta del nesso eziologico nella responsabilità del coordinatore per la sicurezza

Con la sentenza n. 29103, depositata il 31 luglio 2026, la Quarta Sezione penale della Corte di cassazione stabilisce che il coordinatore per la sicurezza non esaurisce il proprio obbligo verificando la tenuta strutturale del ponteggio: deve accertarne l'idoneità funzionale rispetto alle lavorazioni programmate e alla concreta geometria dell'edificio, aggetti e frontalini compresi. E quando il datore di lavoro improvvisa una postazione per rimediare a quel difetto di progettazione, la deviazione non recide il nesso causale, perché ne discende. Per committenti, imprese e professionisti tecnici cambia il contenuto del PSC, la verifica del POS e il valore difensivo dei sopralluoghi.

L'idoneità funzionale delle opere provvisionali quale oggetto della posizione di garanzia in fase di progettazione e di esecuzione

Cassazione penale, Sezione Quarta, sentenza depositata il 31 luglio 2026, n. 29103

Un'impalcatura può essere montata a regola d'arte e restare, nondimeno, inidonea. La Quarta Sezione penale afferma che il coordinatore per la sicurezza non assolve il proprio obbligo verificando la sola tenuta strutturale del ponteggio: deve accertarne l'adeguatezza funzionale rispetto alle lavorazioni programmate e alla concreta conformazione dell'edificio. E quando il datore di lavoro improvvisa una postazione per rimediare a quel difetto di progettazione, la deviazione non interrompe il nesso causale, perché ne discende.

Il dato di novità

La decisione è stata depositata il 31 luglio 2026 e interviene su un crinale — il confine fra l'area di rischio governata dal coordinatore e quella riservata al datore di lavoro — sul quale la stessa Sezione Quarta ha prodotto negli anni orientamenti non sempre allineati. La rilevanza pratica è immediata per committenti, imprese esecutrici, coordinatori e professionisti tecnici operanti nei cantieri temporanei o mobili, e si riflette direttamente sul contenuto dei documenti della sicurezza e sul Modello 231 in materia di sicurezza sul lavoro.

La vicenda

Nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile, un operaio doveva intervenire sul frontalino e sul parapetto di un balcone che aggettava rispetto alla verticale dell'impalcato, collocandosi dunque fuori sagoma rispetto al piano di calpestio delle pedane del ponteggio. Per ridurre la distanza dal punto di intervento, il lavoratore si avvaleva di una struttura precaria, composta da tavole di legno appoggiate sulle componenti metalliche esterne del ponteggio, priva di parapetti e di dispositivi di trattenuta. Nel sollevarsi su quella pedana perdeva l'equilibrio e precipitava al suolo, riportando lesioni che ne determinavano la morte.

Al coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione venivano contestati la redazione di un piano di sicurezza e coordinamento non conforme all'art. 100 e all'Allegato XVI del d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, l'omessa verifica del piano operativo di sicurezza, il difetto di cooperazione e coordinamento fra le imprese e l'omesso esercizio dei poteri di controllo e sospensione ex art. 92 del medesimo decreto.

I due gradi di merito

Il Tribunale aveva affermato la responsabilità, ravvisando un errore nel concepimento stesso dell'impalcatura, che non consentiva di raggiungere uno sporto e un parapetto platealmente fuori asse, e collegando a quel difetto la prassi lavorativa scorretta poi adottata in cantiere.

La Corte di appello di Bari, in riforma, assolveva con formula «per non avere commesso il fatto». Il ragionamento assolutorio muoveva da una premessa: il ponteggio era strutturalmente corretto e correttamente installato — il coordinatore aveva anzi prescritto il divieto di realizzare ponteggi provvisori e disposto l'impiego di dispositivi di protezione individuale — sicché il rischio di caduta era stato introdotto soltanto dalla successiva scelta del datore di lavoro di allestire una postazione posticcia, eccentrica e imprevedibile, idonea a integrare una serie causale autonoma ed eccezionale.

Il principio: dall'adeguatezza strutturale all'adeguatezza funzionale

La Quarta Sezione censura tale impostazione come manifestamente illogica e la qualifica come mero dissenso rispetto alla ben più ampia trattazione del primo giudice.

Il punto di diritto è netto.

IL PUNTO DI DIRITTO > La posizione di garanzia del coordinatore non si esaurisce nel controllo dell'adeguatezza strutturale del ponteggio, quanto a modalità di installazione e di tenuta, né nel riscontro della regolarità meramente formale del POS. Essa comporta l'obbligo di verificare che le opere provvisionali siano funzionalmente adeguate alle lavorazioni da svolgere e alla conformazione del luogo di lavoro, così da consentire di raggiungere in sicurezza pareti, sporti, frontalini e parapetti collocati fuori dalla verticale dell'impalcato.

L'affermazione si innesta su un filone già consolidato — l'obbligo di verificare la compatibilità della lavorazione con le concrete caratteristiche degli strumenti forniti e delle protezioni apprestate dall'impresa, enunciato da Sez. IV, n. 2845 del 25 gennaio 2021 e ribadito da Sez. IV, n. 24617 del 4 luglio 2025 — ma ne estende la portata alla fase progettuale, che deve comprendere anche gli apparati e i mezzi strumentali alla realizzazione dell'opera e funzionali alla sicurezza.

Ne discende un corollario di rilievo operativo: la geometria del fabbricato — aggetti, sporti, frontalini, parapetti fuori sagoma — entra nel perimetro della progettazione della sicurezza. Il coordinatore deve raffrontare il PSC e il POS al Pimus, all'aggetto e alla tipologia della zona di intervento. Ove la lavorazione sia programmata in due tempi, con allestimento successivo di un ponteggio dedicato, la scansione deve risultare dal PSC e dagli elaborati allegati, non essere postulata ex post.

Il confine fra rischio generico e rischio specifico

La sentenza non abbandona la distinzione tradizionale, secondo cui restano sottratti al governo del coordinatore i rischi afferenti al quomodo della prestazione, alle modalità esecutive e alle scelte operative del datore di lavoro. Quella distinzione, del resto, non conosce automatismi: già Sez. IV, n. 3288 del 23 gennaio 2017 ha escluso che il rischio di caduta dall'alto sia ontologicamente riconducibile al rischio generico, imponendo di accertare in concreto se esso derivi dalla conformazione generale del cantiere ovvero dalla singola lavorazione appaltata.

È qui che la pronuncia del 2026 precisa il punto di applicazione: la riconduzione del rischio all'area del datore di lavoro presuppone che questi si sia sovrapposto alle prescrizioni di ordine generale del PSC, o ne abbia deviato, non che abbia supplito a una lacuna del PSC medesimo.

La deviazione indotta non interrompe il nesso eziologico

È il passaggio di maggiore interesse. Il piano di lavoro improvvisato non integra, di per sé, una serie causale autonoma ed eccezionale: la condotta del datore di lavoro non può essere qualificata come causa autonoma ed esclusiva dell'infortunio senza prima verificare se la soluzione pericolosa sia stata determinata o favorita da carenze progettuali a monte, e se le difficoltà operative imponessero l'aggiornamento del PSC o l'adeguamento dell'apprestamento.

La deviazione, in altri termini, va qualificata in ragione della sua origine. Se la prassi scorretta è il rimedio empirico a un difetto di progettazione, essa non recide il collegamento con la condotta che quel difetto ha generato: ne è, al contrario, lo sviluppo prevedibile. La difesa fondata sull'abnormità del comportamento altrui perde gran parte della propria efficacia ogniqualvolta l'abnormità sia stata resa necessaria dall'inadeguatezza dell'apprestamento.

Il versante processuale

La pronuncia interessa anche chi segue il contenzioso civile da infortunio. La mancata impugnazione del pubblico ministero non spiega effetto preclusivo sul versante civilistico: la definitività dell'accertamento agli effetti penali non condiziona l'interesse delle parti civili a ottenere una decisione sulle pretese risarcitorie. Il dovere di motivazione enunciato dalle Sezioni Unite Troise — puntuale e adeguata, tale da fornire razionale giustificazione della difforme conclusione, non necessariamente «rafforzata» — è dunque azionabile anche dalla parte civile.

L'annullamento interviene ai soli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello: l'assoluzione resta definitiva sul piano penale e nessun accertamento di responsabilità civile è stato compiuto, perché il nuovo giudizio dovrà riesaminare i profili di colpa, l'idoneità del ponteggio, il contenuto dei piani e il rapporto causale. Va segnalato, per completezza, che il meccanismo di translatio previsto dall'art. 573, comma 1-bis, c.p.p. — introdotto dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 — è oggi sottoposto al vaglio della Corte costituzionale su rimessione della Terza Sezione civile della Cassazione (ordinanza n. 4944 del 5 marzo 2026), la cui trattazione è fissata in camera di consiglio.

Indicazioni operative

  • Il PSC deve contenere la descrizione specifica dell'opera e delle lavorazioni con riferimento all'area e alle caratteristiche del cantiere, includendo la geometria delle superfici da trattare e le porzioni fuori sagoma rispetto alla verticale dell'impalcato.
  • La verifica del POS non può arrestarsi alla completezza documentale: deve accertare che la lavorazione in quota sia eseguibile con gli strumenti effettivamente presenti e con le protezioni effettivamente apprestate.
  • Il sopralluogo del coordinatore in fase esecutiva è occasione di riscontro delle scelte progettuali: ove attesti l'adeguatezza dell'impalcato, diviene elemento di prova a carico, non a discarico.
  • L'aggiornamento del PSC in relazione all'evoluzione dei lavori e alle modifiche intervenute va documentato: la sua omissione è autonomo profilo di colpa.
  • L'eventuale programmazione per fasi successive, con apprestamenti dedicati, deve risultare dai documenti della sicurezza prima dell'avvio dei lavori.
  • Il regolare montaggio del ponteggio e l'assenza di rilievi ispettivi non costituiscono, di per sé, elementi liberatori.

Riferimenti

Puglisi Law Firm assiste committenti, imprese esecutrici, coordinatori e professionisti tecnici nella progettazione dei presidi di sicurezza dei cantieri, nella verifica di PSC, POS e Pimus e nella difesa nei procedimenti per infortunio sul lavoro.

Il presente contributo ha finalità informativa e non costituisce parere professionale né sostituisce la valutazione del caso concreto, che richiede l'esame della documentazione e delle circostanze specifiche.

  • D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, artt. 90, 91, 92, 98, 100 e Allegato XVI
  • Cass. pen., Sez. IV, sentenza dep. 31 luglio 2026, n. 29103
  • Cass. pen., Sez. IV, 4 luglio 2025, n. 24617
  • Cass. pen., Sez. IV, 25 gennaio 2021, n. 2845
  • Cass. pen., Sez. IV, 23 gennaio 2017, n. 3288
  • Cass. pen., Sez. Unite, 3 aprile 2018, n. 14800 (Troise)
  • Cass. civ., Sez. III, ordinanza 5 marzo 2026, n. 4944 (questione di legittimità costituzionale dell'art. 573, comma 1-bis, c.p.p.)