Con la sentenza n. 6854 del 2026 la quinta sezione penale della Corte di cassazione ribadisce un principio consolidato: l'amministratore di una società di capitali che destina il patrimonio sociale a spese proprie o della propria famiglia commette bancarotta fraudolenta per distrazione, e la destinazione al «sostentamento quotidiano» non vale come giustificazione. La pronuncia non innova, e proprio per questo interessa la compliance: i controlli che rendono impossibile la confusione fra patrimonio dell'impresa e patrimonio della famiglia sono gli stessi che presidiano i reati presupposto del D.Lgs. 231/2001.
Con la sentenza n. 6854 del 2026 (udienza del 4 febbraio 2026, deposito del 19 febbraio 2026) la quinta sezione penale della Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'amministratore unico di una società a responsabilità limitata, dichiarata fallita nel 2014 e condannata la persona fisica, nei due gradi di merito, per bancarotta fraudolenta patrimoniale e preferenziale.
La difesa aveva sostenuto che la distrazione non fosse configurabile perché i prelievi — trentanovemila euro, ottomilaseicento euro per canoni di locazione, centoquarantamila euro nel biennio 2013-2014 — erano stati impiegati per il «sostentamento quotidiano della propria famiglia» e per «esigenze personali e di sopravvivenza».
La Corte ha ritenuto la questione manifestamente infondata, richiamando il proprio indirizzo consolidato: l'amministratore di una società di capitali non può destinare il patrimonio della società a spese proprie o della propria famiglia, e se lo fa commette il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione (in termini, Sez. 5, n. 48198 del 22 giugno 2017, Rv. 272030-01; Sez. 5, n. 2799 del 22 ottobre 2014, dep. 2015, Rv. 262584-01).
IL PUNTO DI DIRITTO > La condotta ricade nell'art. 223, comma primo, legge fall., in rapporto all'art. 216, comma primo, n. 1, legge fall. Non è invocabile l'art. 217, comma primo, n. 1, che riguarda il solo imprenditore individuale e — per il richiamo dell'art. 222 — il socio illimitatamente responsabile di società di persone rispetto alle spese effettuate sul proprio patrimonio personale. Il fallimento risale al 2014: la disciplina applicabile ratione temporis è quella della legge fallimentare, le cui fattispecie sono oggi trasfuse nel codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14).
Le decisioni che non innovano nulla sono spesso le più istruttive. Se la Corte deve ribadire la stessa regola a distanza di un decennio, significa che la condotta continua a verificarsi; e continua a verificarsi perché nessuno la intercetta mentre accade.
Nelle società a proprietà concentrata la sovrapposizione fra patrimonio dell'impresa e patrimonio della famiglia raramente comincia con l'intenzione di sottrarre risorse ai creditori. Comincia con un'utilitaria intestata alla società e usata nei fine settimana, con una polizza, con il canone di un immobile, con un'anticipazione «che poi si sistema». Ciascun episodio, isolato, è di importo modesto e trova una giustificazione plausibile.
La qualificazione penale arriva dopo, quando l'insolvenza rende visibile la somma di tutti gli episodi e il curatore ricostruisce a ritroso ciò che nessuno aveva registrato come anomalia. È significativo che, nel caso deciso, il ricorrente abbia tentato di ricondurre i prelievi al proprio compenso: la Corte ha rilevato che la doglianza era inedita e aspecifica, poiché non indicava quale prestazione fosse stata remunerata né quale sarebbe stato un compenso congruo. È l'esito ordinario di una gestione in cui la causale del pagamento viene ricostruita dopo, in sede difensiva, anziché documentata prima.
Va detto con precisione, perché la confusione è frequente: la bancarotta fraudolenta non figura fra i reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Un Modello di organizzazione, gestione e controllo non esonera l'amministratore da questa imputazione, che resta personale, né la società — che nel fallimento è parte offesa dei propri organi.
Serve a un'altra cosa, ed è la ragione per cui il tema riguarda la compliance: i presidi che rendono impossibile la confusione patrimoniale sono gli stessi che governano i reati presupposto, in particolare quelli tributari (art. 25-quinquiesdecies), societari (art. 25-ter) e corruttivi. Un sistema in cui ogni uscita ha una causale verificabile non protegge l'amministratore da sé stesso: protegge la società dalle imputazioni che colpiscono lei.
Tre presidi che nella prassi fanno la differenza:
Nella maggior parte dei casi in cui la distrazione emerge, l'anomalia era già registrata da qualche parte: un'anticipazione che non rientra, una posta di credito verso il socio in costante aumento, una spesa ricorrente priva di contratto a monte. Non erano informazioni riservate: erano informazioni che nessuno aveva il compito di leggere.
È questa la funzione che distingue un Organismo di Vigilanza operativo da un organismo soltanto nominato: non l'accertamento di ciò che è già accaduto, ma la lettura periodica dei pochi indicatori che rendono visibile una deriva quando è ancora reversibile. Lo stesso vale per il riesame del Modello 231 quando la struttura proprietaria e quella familiare coincidono: è il caso in cui la parte speciale dedicata ai flussi finanziari va scritta con maggiore, non minore, precisione.