Con la sentenza n. 31505 del 17 agosto 2026 la Prima Sezione penale della Corte di cassazione ha confermato il rigetto dell'ammissione al controllo giudiziario volontario di una società il cui Modello 231 era «un modulo in bianco, privo di dati e di obblighi precisi e puntuali». Il criterio che ne discende vale ben oltre il procedimento di prevenzione: il Modello deve essere concreto, calibrato sul tipo di società e sui rischi che essa presenta, e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza va assicurata in concreto, non enunciata. Il Modello adottato e non attuato non è una tutela affievolita: è un elemento a carico.
Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo non è mai stato un adempimento documentale, per quanto una parte della consulenza lo abbia per anni trattato come tale. Con la sentenza n. 31505 del 17 agosto 2026 la Corte di cassazione appone il proprio sigillo sulla regola contraria: vale soltanto il Modello seriamente redatto, effettivamente attuato, calibrato sui rischi propri dell'ente e tenuto aggiornato. Chi lo abbia adottato senza calarlo sui propri processi non dispone di una tutela affievolita: dispone di un elemento suscettibile di essere utilizzato contro di sé.
Nella materia della responsabilità degli enti da reato ricorre con singolare costanza una divaricazione: quella fra il documento che l'impresa esibisce e l'organizzazione che tale documento dovrebbe rappresentare. Conviene dire subito che siffatta divaricazione non discende da un mutamento del quadro normativo, né da un revirement giurisprudenziale. Il criterio di effettività è iscritto negli artt. 6 e 7 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 sin dalla loro entrata in vigore, e il Modello meramente cartolare non ha mai esimito alcun ente: quel che è mutato è unicamente il numero delle sedi nelle quali qualcuno si prende la briga di verificarlo.
Il diaframma regge finché nessuno lo attraversi, e cioè per tutto il tempo in cui il Modello venga dichiarato anziché letto; si dissolve nel momento in cui un'autorità, un giudice o una controparte contrattuale ne prenda visione al fine di verificarne la consistenza.
La fattispecie è più diffusa di quanto la prassi ammetta. Un'impresa operante in un comparto regolato — si pensi al settore ambientale, fra i più esposti quanto a densità di reati presupposto e quanto a rilievo del regime autorizzatorio nel quale l'attività si svolge — dispone di un Modello ricevuto anni addietro dal professionista allora incaricato: documento rilegato, corredato delle delibere di adozione, regolarmente fatturato e, in punto di forma, ineccepibile.
All'apertura, le schede risultano in bianco. I moduli di mappatura non sono stati compilati, le aree sensibili non sono state individuate, i protocolli non sono stati scritti. L'organismo di vigilanza, per contro, esiste: è stato regolarmente insediato, ha composizione monocratica, e la funzione è ricoperta dal medesimo professionista che quel Modello ha redatto.
Quest'ultima circostanza, che a un esame superficiale potrebbe apparire come un elemento di continuità e financo di economia, costituisce in realtà il vizio più grave dell'intera costruzione. All'organismo di vigilanza l'art. 6, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 231/2001 attribuisce il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento; sicché il professionista che ne abbia curato la redazione e che ne assuma poi il controllo in composizione monocratica viene a essere, in un tempo solo, autore della regola, giudice della sua idoneità e destinatario del proprio giudizio. Nessuna rilevazione di lacuna è ragionevolmente attendibile da chi quelle lacune ha prodotto, e nessun aggiornamento è ragionevolmente attendibile da chi dovrebbe emendare il proprio operato — senza dire della dipendenza economica che il rapporto professionale continuativo instaura verso l'organo amministrativo che quel rapporto rinnova.
L'ente ha così acquistato in buona fede l'involucro di una tutela che non ha mai posseduto, e su quell'involucro ha nel frattempo fondato le proprie dichiarazioni nelle procedure di gara, nelle istanze all'amministrazione e nell'istruttoria degli affidamenti bancari. Va soggiunto che l'assetto descritto è il più insidioso fra quelli che la prassi restituisce: l'ente privo di organismo sa di esserne privo, mentre l'ente dotato di un organismo insediato ritiene di avere adempiuto, e la verifica di adeguatezza gli appare per ciò stesso superflua.
L'offerta di modelli a catalogo prospera perché intercetta una domanda reale, la quale non è la domanda di prevenire il reato bensì quella, assai meno onerosa, di poter affermare di essersi dotati dello strumento. Sennonché il tempo che rileva non è quello della dichiarazione, ma quello della verifica.
Su tale profilo la Corte di cassazione si è di recente pronunciata con nettezza inconsueta. Con la sentenza n. 31505 del 17 agosto 2026 la Prima Sezione penale ha confermato il rigetto della domanda di ammissione al controllo giudiziario volontario ex art. 34-bis, comma 6, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, proposta da una società destinataria di informazione antimafia interdittiva. Fra gli elementi addotti a sostegno della prognosi di bonificabilità figurava, per l'appunto, l'adozione di un Modello ex d.lgs. n. 231/2001. I giudici del merito lo avevano qualificato «un modulo in bianco, privo di dati e di obblighi precisi e puntuali»; la Corte ne ha confermato la valutazione e, quel che più conta, ne ha tratto un criterio di generale applicazione.
IL PUNTO DI DIRITTO > Il Modello deve essere concreto e calibrato sul tipo di società e sui rischi che essa presenta. Non è sufficiente il modulo che si limiti all'enunciazione dei principi generali e degli strumenti di controllo richiesti dalla legge, ove esso non concretizzi né i protocolli e le procedure diretti a prevenire la consumazione dei reati, né i criteri e le modalità di costituzione e di operatività degli organismi di vigilanza, la cui indipendenza e autonomia rispetto agli amministratori deve essere assicurata in concreto e non mediante la mera indicazione generica di siffatta caratteristica.
Le carenze censurate nel caso di specie compongono l'elenco di quanto la modulistica seriale sistematicamente omette:
L'ultimo dei rilievi merita di essere letto congiuntamente all'ipotesi sopra descritta. Se l'indipendenza dell'organismo deve essere assicurata in concreto, e non mediante la generica indicazione di tale caratteristica, allora il vaglio non si arresta al dato formale dell'avvenuto insediamento né alla clausola statutaria che l'indipendenza proclama: esso investe la posizione effettiva del soggetto designato, i suoi rapporti economici con l'organo amministrativo e la sua estraneità rispetto alle attività che è chiamato a controllare. È il discrimine fra un Organismo di Vigilanza operativo e un organismo soltanto nominato: l'organismo che coincida con l'autore del Modello non supera tale vaglio, giacché la sua vigilanza si risolve nell'apprezzamento del proprio operato.
Giova rilevare un passaggio ulteriore, che nella pronuncia rischia di rimanere in ombra e che tuttavia pesa quanto il principio. La difesa aveva obiettato che il Modello «risponde ai canoni tipizzati»; la Corte ha disatteso il motivo anche per genericità, avendo la ricorrente contrapposto alla motivazione del provvedimento impugnato — che le lacune aveva indicato pagina per pagina — la sola propria opinione contraria. La conformità a un modello tipizzato non integra, dunque, argomento difensivo: l'idoneità non si predica in via assertiva, si dimostra rischio per rischio. E laddove non vi sia alcunché di specifico da opporre, in giudizio nulla si oppone.
Si potrebbe obiettare che la pronuncia attiene a un istituto di nicchia e che il procedimento di prevenzione interessa una platea ristretta di imprese. L'obiezione non resiste, per un duplice ordine di ragioni.
La prima attiene alla struttura del giudizio. La verifica di idoneità che il giudice della prevenzione conduce in funzione della prognosi di riallineamento coincide, nella sostanza, con quella che l'ente affronta nel processo penale a proprio carico allorché invochi l'efficacia esimente di cui agli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001: in entrambe le sedi non rileva l'adozione in sé, bensì l'adozione congiunta all'efficace attuazione, ed è sul secondo termine del binomio che il modulo seriale rivela la propria inconsistenza. La colpa di organizzazione non si esclude esibendo un indice, si esclude documentando un sistema.
La seconda ragione è di ordine pratico e investe la generalità delle imprese. Il Modello viene oggi prodotto assai al di fuori del processo penale: nella domanda di attribuzione e di rinnovo del rating di legalità dinanzi all'Autorità garante della concorrenza e del mercato; nell'iscrizione e nel mantenimento negli elenchi prefettizi dei fornitori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa ex art. 1, comma 52, l. 6 novembre 2012, n. 190; nelle procedure di affidamento pubblico; nelle due diligence preordinate ad operazioni straordinarie; nelle istanze di riesame in autotutela dell'informazione interdittiva; nell'istruttoria degli affidamenti creditizi e nei rapporti con gli investitori istituzionali. In ciascuna di tali sedi il Modello è letto da chi ha interesse a saggiarne la tenuta, e a costui la giurisprudenza mette ora a disposizione un criterio esplicito e una formula di sintesi di sicura efficacia.
Ne discende una conseguenza che gli organi amministrativi tendono a sottovalutare, e che costituisce il profilo di maggiore rilievo pratico dell'intera materia.
Il Modello adottato e mai attuato non è documento neutro. Esso reca una data, una delibera e una sottoscrizione, e per ciò stesso attesta il momento in cui l'ente ha avuto contezza della necessità di dotarsi di presidi organizzativi; la sua inattuazione documenta la determinazione, successiva e consapevole, di non provvedervi. All'ente che nulla abbia adottato residua quanto meno la possibilità di allegare la propria estraneità al modello culturale della compliance; all'ente che abbia adottato senza attuare tale allegazione è preclusa. Non si versa, pertanto, in ipotesi di tutela affievolita: si versa in ipotesi di elemento a carico, precostituito dall'ente medesimo e agevolmente valorizzabile da chi vi abbia interesse.
La ricostruzione di un Modello che versi nelle condizioni descritte esige quanto lo strumento sempre richiede, allorché lo si costruisca con serietà:
L'esito di siffatto lavoro non è un fascicolo più elegante. È un sistema che, dinanzi al giudice, alla Prefettura, alla stazione appaltante o all'istituto di credito, può essere percorso voce per voce, e la cui rispondenza all'organizzazione reale è verificabile senza che alcuno debba prestare fiducia a chi lo esibisce.
Risiede qui la ragione per la quale la materia esige un presidio esercitato dall'interno dell'organizzazione aziendale e non a distanza da essa. Il Modello non è prodotto editoriale e non tollera la redazione seriale: si edifica sui rischi propri della singola impresa, con i suoi processi e con le sue persone, e si mantiene in vita mediante aggiornamento e audit. La differenza fra un Modello che regge e un Modello che non regge, del resto, si apprezza unicamente nel momento in cui esso è chiamato a operare; e in quel momento, con il provvedimento interdittivo ovvero il decreto già sul tavolo, il tempo non impiegato non è più recuperabile.
Che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo possa spiegare efficacia esimente soltanto ove sia seriamente redatto, effettivamente attuato, adeguato ai rischi propri dell'ente e costantemente aggiornato non costituisce acquisizione recente: è la regola sulla quale ogni incarico in materia è stato qui impostato, ed è la regola che si è dovuta sostenere presso organi amministrativi inclini a ravvisarvi un eccesso di rigore. L'obiezione ricorrente — che il documento vi fosse, che recasse la delibera di adozione e che tanto bastasse — trovava sul piano formale un appiglio, e la replica restava affidata all'argomentazione e all'esperienza di chi quei giudizi li ha visti celebrare.
Quell'argomentazione reca ora il sigillo della Corte di cassazione. La qualificazione del Modello privo di concretezza quale «modulo in bianco», l'esplicita insufficienza dell'enunciazione dei principi generali, la pretesa che i protocolli siano calibrati sul tipo di società e sui suoi rischi, l'indipendenza dell'organismo di vigilanza da assicurarsi in concreto e non da proclamare: sono, l'una per l'altra, le proposizioni che la prassi consulenziale seria affermava da tempo e che oggi si leggono in una motivazione di legittimità. Il che non muta il diritto — la regola era già scritta negli artt. 6 e 7 d.lgs. n. 231/2001 e la giurisprudenza non ha mai protetto il modello di facciata — ma muta radicalmente la posizione di chi debba convincere un consiglio di amministrazione, perché sposta la questione dal terreno dell'opinione professionale a quello del precedente.
Ne discende un'indicazione operativa di immediata applicazione, e la si formula senza reticenze: l'ente che disponga di un Modello adottato in epoca risalente, e mai sottoposto a verifica di adeguatezza sui processi attuali, ha interesse a farlo esaminare adesso. La verifica condotta oggi, in assenza di procedimenti pendenti, è un'attività di organizzazione; la medesima verifica condotta domani, con un'informazione interdittiva o un decreto già sul tavolo, è un'attività difensiva, e sconta l'unico limite che nessuna difesa può superare, ossia l'impossibilità di collocare a ritroso nel tempo un'organizzazione che allora non esisteva.
Puglisi Law Firm assiste le imprese nella costruzione, nell'aggiornamento e nella verifica di idoneità dei Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo ex d.lgs. n. 231/2001, con particolare esperienza nei comparti regolati e nei procedimenti antimafia e di prevenzione.