L’eclissi del dubbio

Cartesio fondava il soggetto sulla capacità di sospendere l’assenso. Oggi quella formula si è capovolta: non dubitiamo più, ci basta la risposta, purché arrivi sicura e immediata. Questo Insight esamina l’istante che separa la ricezione di un enunciato dalla sua accettazione — quello in cui si insediava il dubbio metodico — e mostra perché la sua scomparsa investe il diritto prima ancora del costume: il dubbio non è una virtù privata, è la condizione di attivazione di intere categorie di tutele.

Intelligenza artificiale, fede e la crisi silenziosa del giudizio

Avv. Maria Carmen Puglisi — Founder, Puglisi Law Firm

Questo Insight sviluppa in forma editoriale alcuni temi del paper completo «L'eclissi del dubbio».

Cogito, ergo sum: dubito, dunque penso, dunque sono. Cartesio fondava il soggetto sulla capacità di sospendere l'assenso, di trattenersi un istante prima di credere. Oggi quella formula si è capovolta senza che nessuno ne proclamasse l'abrogazione: so, dunque sono — o, più esattamente, credo di sapere, dunque sono. Non dubitiamo più perché non ne abbiamo più bisogno per sentirci fondati: ci basta la risposta, purché arrivi sicura e immediata. L'assoluto, un tempo conquistato con la fatica del metodo, oggi si riceve — confezionato, levigato, indiscutibile.

Vi è, in questo rovesciamento silenzioso, un istante minuscolo e tuttavia decisivo che sta scomparendo dalla trama delle nostre giornate: l'istante che separa la ricezione di un enunciato dalla sua accettazione. È l'istante in cui, un tempo, si insediava il dubbio metodico. Sempre più spesso, semplicemente, non c'è più — e non v'è ambito in cui questa eclissi si manifesti con maggiore nitidezza che nel rapporto con l'intelligenza artificiale generativa, la quale non ha inventato il so, dunque sono, ma ne è divenuta lo strumento più perfetto e, insieme, il sintomo più eloquente.

Chi la interroga ottiene un enunciato sicuro di sé, levigato, immediatamente fruibile: nessuna esitazione visibile, nessuna crepa nella superficie. Ed è precisamente questa levigatezza — non il contenuto, la forma — a produrre il nostro assenso. Tra la risposta e la sua adozione dovrebbe collocarsi un intervallo: la verifica, il confronto con un'altra fonte, la domanda meno comoda su ciò che quel sistema non poteva, per costituzione, sapere. L'esperienza quotidiana suggerisce che quell'intervallo si vada comprimendo fino a dissolversi.

Non si tratta di un lamento da spiriti nostalgici della penna d'oca. È un interrogativo che investe il diritto prima ancora del costume: a quali condizioni la delega alle macchine intelligenti eroda l'autonomia del giudizio in modo giuridicamente rilevante — e se l'ordinamento sia attrezzato a presidiarne la soglia.

Tre tesi sorreggono questa riflessione. La prima: il dubbio non è una virtù privata da coltivarsi nel tempo libero della coscienza, ma il presupposto senza il quale intere categorie di diritti soggettivi restano lettera morta. La seconda: l'analogia — tanto invalsa nel dibattito pubblico — fra la fede religiosa e l'affidamento algoritmico regge solo fino a un certo punto, e proprio nel punto in cui si spezza rivela qualcosa di essenziale sulla responsabilità del soggetto. La terza: dal luglio 2026 il diritto europeo ha mutato pelle in un modo che quasi nessuno ha ancora messo a fuoco, ribaltando l'architettura stessa della tutela.

I. Non ogni delega è impoverimento

Sarebbe agevole, e fallace, sostenere che l'intelligenza artificiale renda gli uomini meno capaci di pensare. È un enunciato che suona vero senza potersi né dimostrare né confutare, e che perciò non produce alcuna conseguenza pratica. Il nodo non sta nella delega in quanto tale — deleghiamo da sempre, a un taccuino, a un'enciclopedia, a una calcolatrice —, bensì nella forma che quella delega assume: se sostituisca la sola esecuzione, lasciando intatto il controllo, ovvero se sopprima anche quest'ultimo.

Qui si affaccia la prima obiezione, e merita di essere trattata con il rispetto che si deve agli argomenti seri anziché con la sufficienza riservata alle mode intellettuali. Secondo la celebre tesi della mente estesa di Clark e Chalmers, un supporto esterno consultato con continuità e accolto senza riserve diviene, a tutti gli effetti, parte integrante dell'apparato cognitivo del soggetto. Il taccuino dell'amnesico non impoverisce la sua memoria: ne è la memoria. Se l'argomento coglie nel segno, l'intera storia dell'esternalizzazione cognitiva — la scrittura, la stampa, il motore di ricerca — è cronaca di un ampliamento delle facoltà umane, non della loro erosione. Ogni innovazione mnemotecnica ha suscitato l'identica diffidenza che Platone, nel Fedro, rivolgeva alla scrittura come farmaco ambiguo, insieme rimedio e veleno della memoria; e nessuna di quelle profezie si è avverata nei termini in cui era stata pronunciata.

L'obiezione è seria e non si liquida con una battuta. Ma non regge fino in fondo, e la ragione risiede in un dettaglio che muta la natura della questione.

Un'enciclopedia dichiara la propria fonte. Una calcolatrice non simula dubbi che non prova, ma nemmeno millanta certezze che non le competono. Chi consulta un taccuino sa che cosa vi troverà, può raffrontarlo con un'altra voce, conserva presso di sé il criterio ultimo di validazione. Un sistema generativo, all'opposto, produce un enunciato il cui percorso resta inaccessibile all'ispezione, che non dichiara mai i propri margini di errore, e che suona — per fluenza e per sicurezza — indistinguibile tanto quando è nel vero quanto quando erra clamorosamente. Il criterio di controllo, in altri termini, tende a coincidere con lo strumento stesso che genera la risposta. E chi verifica un output algoritmico chiedendone conferma al medesimo algoritmo non ha verificato assolutamente nulla. È in questo punto — non nella delega come tale — che si spalanca la voragine dell'autonomia.

II. Le tre insidie che ci inducono a saltare il controllo

Il dubbio, quello autentico, non è uno stato d'animo. Non è ansia, non è tentennamento. È un'operazione precisa, articolata in tre momenti: il riconoscimento che l'enunciato ricevuto potrebbe essere falso; l'individuazione di un criterio di controllo indipendente dalla fonte che lo ha prodotto; l'esecuzione effettiva di quel controllo. La crisi qui denunciata non consiste nel provare minore incertezza, bensì nel saltare uno di questi tre passaggi — quasi sempre il secondo, quello in cui si dovrebbe convocare un giudice diverso dall'imputato.

Tre meccanismi, discreti quanto ben documentati, concorrono a produrre quel salto.

Il primo è la fluenza. La psicologia cognitiva ha da tempo dimostrato che la facilità con cui un contenuto viene elaborato è scambiata, dall'apparato percettivo stesso, per un indizio della sua verità. Un testo scorrevole, sicuro, privo di inciampi, riceve maggior credito di uno faticoso e dubitativo — a parità assoluta di contenuto e di verità. I sistemi generativi producono, per costituzione, esclusivamente testi di elevata fluenza. La forma dell'enunciato veicola così una pretesa di attendibilità che il processo che l'ha generata non giustifica in alcun modo.

Il secondo è l'autorevolezza simulata. Il sistema risponde in prima persona, adotta il registro dell'esperto, non segnala mai le proprie zone d'ombra. Non mente: semplicemente non possiede alcun meccanismo che distingua ciò che sa da ciò che genera in forma meramente plausibile. Il destinatario, dal canto suo, interpreta l'assenza di riserve come prova della loro insussistenza.

Il terzo è il costo dell'attrito. Verificare è oneroso, in tempo e in fatica, mentre il beneficio della verifica resta invisibile proprio nella grande maggioranza dei casi — quelli, cioè, in cui l'output era comunque corretto. Una condotta il cui vantaggio si manifesta di rado e il cui prezzo si paga sempre è una condotta destinata, presto o tardi, all'abbandono. Non è un vizio del carattere. È un meccanismo di rinforzo, ed è per questo che merita di essere preso sul serio anziché derubricato a debolezza morale.

III. Perché la questione appartiene al diritto, non solo alla coscienza

Si potrebbe replicare che tutto ciò riguardi l'igiene intellettuale del singolo, non il diritto. La replica non regge, e vale la pena mostrarne il perché.

L'ordinamento europeo costruisce le difese contro le decisioni interamente automatizzate come facoltà: ottenere informazioni, richiedere una spiegazione, contestare un esito, sollecitare l'intervento umano. Ma una facoltà produce effetti soltanto se il titolare la esercita — e la si esercita soltanto se si sospetta, sia pure per un istante, che l'esito possa essere errato. Il dubbio, dunque, non è la premessa psicologica della tutela: ne è la condizione di attivazione. Un ordinamento che moltiplica i diritti di contestazione mentre l'ambiente tecnologico erode la disposizione a contestare edifica garanzie splendide sulla carta e mute nella prassi.

Ne discende una conseguenza scomoda: gli obblighi di trasparenza non si esauriscono nel rendere disponibile un'informazione, ma esigono che essa sia idonea a essere impiegata. Un'informazione formalmente accessibile ma collocata perché nessuno la legga, redatta in termini che non consentono di formulare un'obiezione, o fornita a decisione già assunta, soddisfa la lettera dell'obbligo e ne tradisce integralmente la funzione.

IV. Fede o algoritmo? Un'analogia da dissolvere per comprendere

Il lessico religioso è tornato prepotente nel discorso pubblico, a descrivere il nostro rapporto con le macchine intelligenti. L'immagine è suggestiva, ma diviene fuorviante ove non si distinguano quattro nozioni che il linguaggio corrente confonde con disinvoltura.

La fede religiosa è un assenso a proposizioni indimostrabili, prestato entro una relazione personale e accompagnato dall'assunzione consapevole di un rischio: chi crede sa di non poter dimostrare, e quel sapere è parte costitutiva dell'atto medesimo.

Il fideismo è ben altra cosa: è la pretesa che l'assenso non debba mai essere sottoposto a esame. Non è fede — ne è la patologia, e la tradizione teologica lo tratta esattamente come tale.

La fiducia, in senso relazionale, presuppone un soggetto capace di rispondere della propria condotta: presuppone, cioè, che possa tradirci, e che il tradimento gli sia imputabile.

L'affidabilità, infine, è proprietà meramente statistica: la frequenza con cui un dispositivo produce esiti corretti in condizioni date. Non implica alcuna relazione, e non conosce il tradimento — soltanto il malfunzionamento.

Applicare alle macchine il lessico della fiducia anziché quello dell'affidabilità non è vezzo retorico, bensì errore categoriale dalle conseguenze tutt'altro che accademiche: attribuisce al dispositivo una responsabilità che esso non può in alcun modo assumere e, proprio per questo, la sottrae a chi lo impiega.

Sarebbe tuttavia eccessivo respingere l'analogia in blocco: essa coglie un tratto autentico. In entrambi i casi il soggetto presta assenso a proposizioni di cui non padroneggia la giustificazione, e in entrambi i casi quell'assenso produce effetti concreti sulla condotta. Chi segue ciecamente le indicazioni di un navigatore in una città sconosciuta e chi si affida a un maestro spirituale condividono, sul piano formale, la medesima struttura: l'assenso a un'autorità non verificata.

È tuttavia su tre soglie precise — le sole che davvero contino — che l'analogia si infrange.

Il rischio. La fede lo dichiara apertamente: l'incertezza ne è tratto costitutivo, riconosciuto e assunto. L'affidamento algoritmico lo elude: l'output non confessa mai i propri margini d'errore, sicché il soggetto ignora persino di essere esposto a un rischio.

L'alterità. La fede si rivolge a un termine personale, dotato di volontà propria, capace di deludere in modo imputabile. Il sistema algoritmico non è un termine personale: attribuirgli un'intenzione è proiezione — ed è precisamente tale proiezione a consentire di scaricare su di esso una responsabilità che, in realtà, resta interamente in capo all'utente.

La revocabilità. L'assenso di fede vive sotto un esame continuo: la vigilanza, il discernimento, persino la crisi appartengono al cammino spirituale come momenti interni, non come deviazioni da esso. L'affidamento algoritmico tende, al contrario, a consolidarsi in pura abitudine: ciò che ha funzionato ieri si ripete oggi senza che alcuno riapra la questione.

Ne discende una conclusione che ribalta il senso comune: l'affidamento acritico all'algoritmo non è forma di fede — è fideismo. E il termine di paragone corretto non è il credente, bensì il suo opposto. La fede autentica esige il discernimento; l'affidamento algoritmico lo rende superfluo. Chi accosta le due attitudini per condannare la seconda finisce, senza volerlo, per fraintendere anche la prima.

V. Quando la persuasione cessa di rivolgersi alla ragione

È noto da decenni che il modo in cui le opzioni vengono presentate condiziona sistematicamente la decisione, e che chi progetta quel contesto esercita un'influenza anche senza volerla esercitare. Nella sua formulazione originaria, la spinta gentile rispetta due vincoli irrinunciabili: è trasparente, e preserva integra la libertà di scelta.

La personalizzazione algoritmica infrange entrambi. Un sistema che dispone di un profilo comportamentale può calibrare la presentazione non sull'argomento migliore, ma sulla leva che risulta efficace per quel singolo destinatario. La trasparenza svanisce, perché l'architettura persuasiva è invisibile e mutevole da utente a utente; la libertà di scelta resta formalmente conservata ma sostanzialmente ridotta — non perché le alternative vengano soppresse, ma perché divengono meno accessibili, meno salienti, più faticose da raggiungere.

A tale scarto conviene riservare un termine proprio: iperpersuasione. Non l'intensificazione della persuasione, ma il suo aggiramento. La persuasione si rivolge alla ragione dell'interlocutore e ne accetta il possibile rifiuto; l'iperpersuasione interviene prima che la ragione abbia il tempo di entrare in funzione.

VI. La norma che oggi ci protegge realmente — e non quella che si crede

Qui le due linee dell'argomento si ricongiungono. Se l'eclissi del dubbio consiste nel salto della fase di controllo, e se l'iperpersuasione opera precisamente sfruttando quel salto, allora la norma che presidia davvero l'autonomia non è quella che impone la spiegabilità del sistema, bensì quella che vieta di agire sul destinatario aggirandone la deliberazione.

Quella norma esiste già, ed è più incisiva di quanto comunemente si ritenga. L'articolo 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, il regolamento europeo sull'intelligenza artificiale — vigente dal 2 febbraio 2025 — vieta l'uso di sistemi che ricorrano a tecniche subliminali o deliberatamente manipolative e ingannevoli, idonee a distorcere materialmente il comportamento di una persona pregiudicandone la capacità di assumere una decisione informata, nonché di sistemi che sfruttino le vulnerabilità connesse all'età, alla disabilità o a una condizione sociale ed economica di fragilità.

Tre elementi rendono questa fattispecie tutt'altro che teorica. Anzitutto, il divieto opera sullo scopo o l'effetto, prescindendo dall'intenzione manipolativa: colpisce dunque anche i sistemi che producono quell'effetto per pura ottimizzazione automatica, senza che alcuno l'abbia deliberatamente programmato. In secondo luogo, il bene protetto — la capacità di assumere una decisione informata — coincide esattamente con quanto argomentato sin qui. Infine, e decisivamente, la collocazione fra le pratiche vietate — non fra quelle ad alto rischio — comporta che il divieto sia pienamente vigente dal 2 febbraio 2025 e non sia stato in alcun modo toccato dal differimento disposto nel luglio 2026.

Ed ecco il punto che il dibattito corrente sembra non avere ancora metabolizzato. A fine luglio 2026 l'Unione europea ha approvato un regolamento di semplificazione — il Regolamento (UE) 2026/1744 — che ha differito gli obblighi più attesi in materia di sistemi ad alto rischio, quelli su sorveglianza umana, spiegabilità e gestione del rischio, secondo una distinzione che conviene tenere ferma: al 2 dicembre 2027 per i sistemi di cui all'articolo 6, paragrafo 2, e all'Allegato III; al 2 agosto 2028 per quelli di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e all'Allegato I, ossia per i sistemi incorporati in prodotti già soggetti alla normativa settoriale di armonizzazione. Le disposizioni degli articoli 102-110 sono invece applicabili dal 27 luglio 2026. Chi oggi fondasse la difesa dell'autonomia deliberativa su quegli obblighi argomenterebbe su un presidio che non produrrà effetti prima della fine del 2027.

Quanto agli obblighi di trasparenza, il calendario dell'articolo 50 decorre dal 2 agosto 2026, ferme le disposizioni transitorie; dalla stessa data operano la piena efficacia dell'apparato sanzionatorio e i poteri delle autorità nazionali di vigilanza. Per i sistemi immessi sul mercato prima del 2 agosto 2026, il Regolamento (UE) 2026/1744 ha previsto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2026 per l'adeguamento all'articolo 50, paragrafo 2: quattro mesi.

Nel periodo che conduce al 2 dicembre 2027, dunque, l'autonomia del giudizio non poggia sugli obblighi di conformità dei fornitori, come si tende ancora a presupporre, bensì su tre soli pilastri: il divieto di manipolazione dell'articolo 5, gli obblighi informativi, e i poteri sanzionatori delle autorità nazionali di vigilanza. È un assetto più fragile di quanto il dibattito dottrinale continui a immaginare — e, al contempo, più concreto di quanto appaia a prima vista, poiché discorre di un divieto assoluto, non di una promessa di futuro adeguamento.

Vi è, tuttavia, un limite che va enunciato senza attenuazioni: l'articolo 5 si attiva soltanto in presenza di un pregiudizio significativo, ovvero della sua ragionevole probabilità. È soglia elevata, che la gran parte dell'iperpersuasione quotidiana — quella che orienta gli acquisti, i consumi informativi, l'attenzione — non raggiunge affatto. Resta così un'area estesa in cui la distorsione della deliberazione è reale ma perfettamente lecita. Colmarla non spetta all'interprete di oggi; segnalarne l'esistenza, questo sì.

VII. E il diritto italiano? Una scelta di campo netta

Il legislatore nazionale, con la legge 23 settembre 2025, n. 132, ha operato una scelta precisa: riserva della decisione umana in ambiti determinati, tutela dell'autodeterminazione, obblighi di informazione al cliente nelle professioni intellettuali. È, forse, la traduzione più diretta, nell'ordinamento interno, di tutto quanto argomentato sin qui: la legge non si accontenta che il professionista sappia impiegare correttamente lo strumento. Esige che il rapporto fiduciario con il cliente resti ancorato alla persona, e non allo strumento che quella persona consulta. È il riconoscimento normativo — scritto, non presupposto — che l'output algoritmico non è, di per sé, un atto professionale. Non lo è mai stato, e non lo sarà.

Che cosa, alla fine, permane

La delega alle macchine intelligenti eroda l'autonomia del giudizio in modo giuridicamente rilevante quando concorrano due condizioni: che non esista, al di fuori del sistema che ha prodotto l'output, alcun criterio indipendente per controllarlo; e che l'architettura della presentazione sia calibrata sul profilo del destinatario in modo da ridurre la salienza delle alternative. La prima condizione attiene alla struttura stessa della delega, e distingue i sistemi generativi dai supporti mnemotecnici tradizionali; la seconda attiene all'iperpersuasione, e attinge la soglia dell'illecito soltanto quando produce un pregiudizio significativo.

Il diritto vigente ci protegge, ma solo in parte — e in un modo assai diverso da quello a cui il dibattito pubblico continua a fare riferimento. Gli obblighi su cui si è concentrata l'attenzione generale non produrranno effetti prima del 2 dicembre 2027. Il presidio realmente operativo è, oggi, il divieto di manipolazione, sono gli obblighi di trasparenza e, nell'ordinamento interno, sono i principi della legge n. 132/2025 in materia di riserva della decisione umana e di responsabilità professionale.

Ne discendono tre conseguenze pratiche.

La trasparenza non si misura sulla disponibilità dell'informazione, bensì sulla sua idoneità a essere concretamente impiegata: un'informazione fornita a decisione già assunta, o redatta in termini che non consentono di formulare un'obiezione, soddisfa la lettera dell'obbligo e ne tradisce lo scopo.

L'alfabetizzazione algoritmica, richiesta dalla normativa europea, non è mero adempimento organizzativo: è ciò che rende effettive le facoltà di contestazione. Se questa lettura coglie nel segno, l'attenuazione di quell'obbligo disposta nel luglio 2026 andrebbe valutata anche sotto questo profilo, e non soltanto come misura di semplificazione.

Infine, la responsabilità professionale resta, e resterà, ancorata alla persona. La legge n. 132/2025 lo sancisce senza ambiguità: l'impiego di un sistema algoritmico non trasferisce ad esso alcuna quota di responsabilità. L'output è materiale istruttorio grezzo. La sua mancata verifica non è fatalità tecnologica: è inadempimento, con tutto ciò che, in diritto, questa parola comporta.

Non è dato ancora sapere, con il rigore che la scienza esigerebbe, se l'uso frequente dell'intelligenza artificiale eroda davvero la capacità di pensiero critico: gli studi finora prodotti a sostegno di questa tesi presentano limiti metodologici non trascurabili, e vanno letti con la medesima cautela che si dovrebbe riservare a ogni risposta formulata con eccessiva sicurezza. Non occorre tuttavia attendere quella prova per affermare qualcosa di più immediato e più urgente: se la delega cognitiva assume una forma determinata — quella in cui il controllo si dissolve insieme all'esecuzione — essa incide sul fondamento stesso su cui poggiano diritti che oggi si danno per acquisiti.

Il dubbio non è lusso da intelletti raffinati, né residuo di diffidenza da superare con il progresso. È l'interruttore che aziona ogni singola tutela promessa dal diritto. E finché continueremo a scambiare la fluenza di una risposta per la sua verità, quell'interruttore resterà spento — qualunque cosa la legge, nel frattempo, disponga.

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Fonti ufficiali

Fonti normative verificate al 14 agosto 2026.

  • Regolamento (UE) 2024/1689 — regolamento sull'intelligenza artificiale
  • Regolamento (UE) 2026/1744 — semplificazioni in materia di attuazione (Digital Omnibus on AI)
  • Legge 23 settembre 2025, n. 132 — disposizioni e deleghe in materia di intelligenza artificiale
  • Avviso di rettifica alla legge n. 132/2025 — Gazzetta Ufficiale, 17 ottobre 2025

Nota legale e diritti

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