Titolari di AIA: adempimenti immediati e calendario al 2036 dopo il D.Lgs. 197/2026

Il decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197, in vigore dal 12 novembre 2026, recepisce la direttiva (UE) 2024/1785 e ridisegna l'autorizzazione integrata ambientale intorno a tre assi: la protezione della salute umana quale finalità espressa dell'autorizzazione, con il criterio dei valori limite più rigorosi conseguibili; l'obbligo di un sistema di gestione ambientale verificato da terzi entro il 1° luglio 2030; un apparato di controllo e di responsabilità che collega la violazione delle condizioni autorizzative alla sospensione dell'esercizio e al risarcimento del danno alla salute ai sensi del nuovo art. 33-bis. Il contributo ne espone i contenuti e il calendario di applicazione, con particolare riguardo alla posizione delle installazioni già autorizzate, per le quali i nuovi criteri tecnici operano dal riesame e comunque entro il 1° settembre 2036.

Oggetto dell'analisi: il D.Lgs. 197/2026 sulle emissioni industriali

Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 — Gazzetta Ufficiale n. 251 del 28 ottobre 2026, in vigore dal 12 novembre 2026

Il decreto non introduce un nuovo modello autorizzativo: trasforma quello esistente in un sistema nel quale la conformità alle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale è documentata con continuità, verificata da terzi, resa pubblica e collegata in modo espresso al risarcimento del danno alla salute. Il regime dei controlli e la disposizione risarcitoria operano dall'entrata in vigore; il sistema di gestione ambientale è dovuto entro il 2030; i nuovi criteri tecnici si applicano alle installazioni esistenti dal riesame dell'autorizzazione e comunque entro il 2036.

1. Il recepimento della direttiva (UE) 2024/1785

Il decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197, dà attuazione alla direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, che ha modificato la direttiva 2010/75/UE sulle emissioni industriali e la direttiva 1999/31/CE sulle discariche di rifiuti, nel quadro della revisione che la prassi designa come «IED 2.0» (Industrial Emissions Directive). Il legislatore nazionale ha esercitato la delega conferita dalla legge di delegazione europea con un testo di quarantacinque articoli e un allegato, che interviene per sostituzione e integrazione sulle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, senza mutarne l'impianto.

La data di entrata in vigore, il 12 novembre 2026, non coincide tuttavia con quella di applicazione della maggior parte delle nuove prescrizioni alle installazioni esistenti. L'art. 43 reca una disciplina transitoria articolata, che scagliona gli adempimenti nel tempo e, per le installazioni già autorizzate, lega i nuovi criteri tecnici al riesame periodico dell'autorizzazione, con termine finale al 1° settembre 2036. Da questa disciplina il gestore ricava l'ordine effettivo delle scadenze, e a essa è dedicato il § 7.

2. La salute umana quale parametro dell'autorizzazione

La prima novità è di ordine sistematico. La modifica dell'art. 4 del Codice dell'ambiente riscrive le finalità dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA), che non si esaurisce più nella prevenzione e riduzione delle emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo e nella gestione dei rifiuti. L'autorizzazione mira ora anche all'efficienza nell'impiego delle risorse, all'economia circolare e alla decarbonizzazione, in funzione di un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente nel loro complesso.

L'inserimento della salute umana fra le finalità espresse dell'autorizzazione non ha valore meramente enunciativo. Ne discendono conseguenze puntuali lungo l'intero procedimento. La domanda di autorizzazione deve descrivere gli effetti significativi delle emissioni sulla salute umana, odori compresi. L'autorizzazione è riesaminata, ai sensi della nuova lettera c-bis) del comma 4 dell'art. 29-octies, quando un'amministrazione competente in materia di tutela della salute ritenga necessaria una revisione nell'interesse della salute pubblica, in relazione a specifici rischi sanitari e a circostanze sopravvenute al rilascio; i criteri possono essere fissati con decreto del Ministro della salute. Nei procedimenti di competenza statale il Ministero della salute partecipa alla conferenza di servizi e la Commissione istruttoria per l'AIA è integrata, entro tre mesi dall'entrata in vigore, con cinque componenti da esso designati, esperti nelle interazioni fra ambiente e salute. La salute, in altri termini, entra nell'istruttoria come parametro autonomo di valutazione e come titolo di legittimazione dell'autorità sanitaria a provocare il riesame.

3. Valori limite di emissione, prestazioni ambientali e deroghe

Sul piano tecnico, il decreto modifica l'art. 29-sexies del Codice in più punti. Quanto ai valori limite di emissione, la nuova disciplina del comma 4-bis impone all'autorità competente di fissarli ai livelli più rigorosi concretamente ottenibili e mantenibili mediante l'applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT), tenendo conto degli effetti incrociati fra i diversi comparti ambientali. Il gestore valuta l'intera gamma dei livelli di emissione associati alle BAT e documenta le prestazioni che l'installazione è realisticamente in grado di conseguire. La logica del sistema si sposta così dal rispetto del limite superiore dell'intervallo alla ricerca motivata del valore più basso che l'impianto è in grado di garantire.

Accanto ai valori limite di emissione compare la nozione di prestazione ambientale. Per le conclusioni sulle BAT, cioè le decisioni dell'Unione europea che fissano per ciascun settore le tecniche di riferimento, emanate dopo il 1° luglio 2026, l'autorizzazione fissa ai sensi del comma 4-quinquies valori limite di prestazione per il comparto idrico e livelli indicativi, assoggettati a monitoraggio, per i rifiuti e per l'impiego delle altre risorse. La deroga per costi sproporzionati rispetto ai benefici ambientali resta ammessa: l'autorità competente la concede su istanza motivata del gestore, dopo avere valutato l'impatto sulla concentrazione degli inquinanti, e la nega ove metta a rischio il rispetto degli standard di qualità ambientale; la medesima autorità ne verifica le condizioni almeno ogni quattro anni e la rivaluta a ogni riesame.

4. Il sistema di gestione ambientale e il piano di trasformazione

La seconda novità strutturale è l'obbligo, posto a carico del gestore di ogni installazione soggetta ad AIA, di predisporre e attuare un sistema di gestione ambientale (SGA). Il nuovo comma 1-bis dell'art. 29-sexies fissa il termine al 1° luglio 2030 per le installazioni esistenti e, per quelle che acquisiscano l'autorizzazione successivamente, alla data della prima comunicazione con cui il gestore attesta il rispetto delle prescrizioni autorizzative. Entro il medesimo termine il gestore fa eseguire il primo audit del sistema. Il gestore rende il sistema accessibile al pubblico, lo riesamina in occasione di ogni riesame con valenza di rinnovo e lo sottopone, con cadenza almeno triennale, all'audit di un organismo accreditato o di un verificatore ambientale; i sistemi certificati secondo la norma UNI EN ISO 14001:2015 o registrati EMAS, il sistema europeo di ecogestione e audit, sono riconosciuti equivalenti. Fra i contenuti del sistema rientra l'inventario delle sostanze chimiche pericolose presenti nell'installazione o da essa emesse, con particolare riguardo alle sostanze estremamente preoccupanti ai sensi dell'art. 57 del regolamento REACH e a quelle soggette a restrizione, corredato della valutazione del relativo impatto e dell'analisi delle possibilità di sostituzione. Le informazioni la cui diffusione pregiudicherebbe interessi tutelati possono essere rielaborate o omesse dalla pubblicazione, previa comunicazione all'autorità competente. La violazione degli obblighi relativi al sistema di gestione è presidiata dalla sanzione amministrativa dell'art. 29-quaterdecies, comma 10, e il rispetto di tali obblighi rientra fra gli oggetti del controllo dell'autorità.

Per le installazioni che svolgono le attività dei punti 1, 2, 3, 4, 6.1.b e 6.1.c dell'allegato VIII, cioè produzione di energia, metalli, prodotti minerali, chimica, pasta per carta e carta, il sistema di gestione deve includere, entro il 30 giugno 2030, un piano di trasformazione: un documento indicativo di lungo periodo che descrive il percorso dell'installazione verso un'economia sostenibile, circolare e climaticamente neutra nell'orizzonte 2030–2050, sottoposto a valutazione di conformità da parte dell'organismo di audit entro il 30 giugno 2031. Più installazioni dello stesso gestore, o di gestori appartenenti alla medesima impresa, possono essere coperte da un unico piano. Per le altre installazioni l'obbligo sorge nel riesame avviato dopo il 1° gennaio 2030, con valutazione dell'organismo di audit entro un anno. Il piano è anche la sede della «trasformazione industriale profonda»: ove essa vi sia prevista, l'autorità competente può prorogare il termine di adeguamento alle conclusioni sulle BAT, secondo criteri che un decreto ministeriale dovrà definire.

Sul piano dell'organizzazione d'impresa il sistema di gestione ambientale non è un adempimento documentale accessorio, ma lo strumento attraverso il quale il gestore dimostra, in sede di controllo e, ove occorra, in sede contenziosa, di avere governato il rischio ambientale con diligenza. La sua integrazione con il modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, è pertanto un passaggio che i gestori hanno interesse ad affrontare con anticipo rispetto alla scadenza del 2030: un'unica mappatura dei rischi ambientali, un unico sistema di deleghe e un unico flusso informativo verso l'organismo di vigilanza consentono di rispondere con un solo impianto documentale alle verifiche dell'autorità di controllo, dell'organismo di audit e, ove occorra, del giudice. Il raccordo non trasforma il sistema di gestione in esimente per le violazioni dell'autorizzazione, che non rientrano fra i reati presupposto dell'art. 25-undecies; rileva invece per i reati ambientali richiamati da quella norma e, in ogni sede, come prova della diligenza organizzativa.

5. Controlli, sospensione dell'esercizio e apparato sanzionatorio

Il decreto rafforza il regime dei controlli di cui all'art. 29-decies del Codice. In particolare, la nuova lettera b-bis) del comma 9 prevede la sospensione dell'esercizio dell'installazione, o della parte di essa interessata, quando una violazione persistente delle condizioni di autorizzazione metta in pericolo la salute umana o provochi ripercussioni serie sull'ambiente, e comunque quando una violazione sia reiterata più di due volte in un anno. La sospensione permane fino a quando il gestore non garantisca di avere ripristinato la conformità, in particolare attuando le misure indicate nella relazione di ispezione; per le installazioni che erogano servizi pubblici essenziali l'autorità valuta i rischi che la sospensione stessa comporterebbe. Le dichiarazioni non veritiere in ordine al ripristino della conformità sono prive di effetto ed espongono alle sanzioni previste per l'esercizio in assenza di autorizzazione. Il contraddittorio sulla relazione di ispezione e sulle misure di ripristino diventa così, per il gestore, la sede nella quale si decide la continuità dell'esercizio, e la qualità della documentazione prodotta in quella sede incide direttamente sulla durata della sospensione.

Sul versante sanzionatorio, il nuovo comma 12-bis dell'art. 29-quaterdecies qualifica come circostanze aggravanti, ai fini della determinazione dell'importo della sanzione, la commissione ripetuta della violazione e la sua idoneità, interessando popolazione e ambiente, a pregiudicare il conseguimento di un elevato livello di protezione della salute umana e dell'ambiente; i proventi delle sanzioni di competenza statale sono destinati al potenziamento delle ispezioni ambientali straordinarie. Al regime dei controlli si affianca la trasparenza del procedimento: l'autorità competente pubblica su una pagina internet facilmente reperibile, a titolo gratuito e senza limitare l'accesso agli utenti registrati, l'istanza, il progetto di decisione con il verbale conclusivo della conferenza di servizi, l'autorizzazione e i suoi aggiornamenti, le proposte di riesame e le comunicazioni di modifica; il gestore, dal canto suo, pubblica su internet il sistema di gestione ambientale e il piano di trasformazione. La completa digitalizzazione delle procedure autorizzative è fissata al 31 dicembre 2035.

6. Il risarcimento del danno alla salute

La disposizione di maggiore rilievo per i profili di responsabilità è l'art. 26 del decreto, che inserisce nel Codice dell'ambiente il nuovo art. 33-bis, rubricato «Risarcimento in caso di danno alla salute umana». La norma riconosce alle persone danneggiate il diritto al risarcimento, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile e a carico delle persone fisiche o giuridiche responsabili, in due ipotesi. La prima è il danno alla salute umana intervenuto a seguito di una violazione delle condizioni autorizzative da parte di installazioni soggette ad AIA, accertata dall'autorità di controllo individuata ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3. La seconda è il danno conseguente ad altra violazione delle disposizioni dei Titoli III-bis e III-ter della Parte seconda, del Titolo III-bis della Parte quarta, in materia di incenerimento e coincenerimento dei rifiuti, e degli artt. 273 e 275 della Parte quinta, relativi ai grandi impianti di combustione e alle emissioni di composti organici volatili.

La portata innovativa della previsione va misurata con cautela. La responsabilità extracontrattuale del gestore per il danno alla salute dei terzi non è una creazione del decreto: essa discende dai principi generali e, per le attività qualificabili come pericolose, dall'art. 2050 del codice civile, oltre che dalla giurisprudenza che risarcisce ai sensi degli artt. 2043 e 2059 il danno alla salute da immissioni. Ciò che la norma aggiunge è, in primo luogo, la tipizzazione del collegamento fra la violazione delle condizioni autorizzative, accertata in sede amministrativa, e la pretesa risarcitoria del danneggiato; in secondo luogo, la collocazione di tale collegamento nel corpo stesso della disciplina autorizzativa, con l'effetto di rendere l'accertamento ispettivo il naturale antecedente dell'azione civile. Il richiamo testuale all'art. 2043, per converso, non sembra escludere il regime probatorio più favorevole al danneggiato che l'art. 2050 appresta per le attività pericolose, ma il punto resta affidato all'interprete.

La formulazione dell'art. 33-bis lascia aperte almeno tre questioni, che la giurisprudenza e la prassi applicativa dovranno definire. La prima riguarda il requisito dell'accertamento da parte dell'autorità di controllo: il testo lo riferisce alla sola violazione delle condizioni autorizzative delle installazioni AIA e non alla seconda ipotesi, che ricomprende violazioni commesse da impianti estranei alla competenza di quell'autorità; la lettura letterale è quindi preferibile, ed è anche quella coerente con la finalità della direttiva di assicurare un diritto al risarcimento effettivo. Nella stessa questione rientra il rapporto fra l'accertamento amministrativo, al quale il decreto non attribuisce espressamente efficacia vincolante, e il libero convincimento del giudice civile. La seconda riguarda la prova del nesso di causalità fra la violazione accertata e il pregiudizio alla salute, che resta governata dalle regole ordinarie, così come la prescrizione, per la quale il decreto non detta alcuna disciplina speciale e che resta quindi regolata dall'art. 2947 del codice civile. La terza riguarda la posizione dei soggetti diversi dal gestore, quali progettisti, fornitori e appaltatori, che il riferimento alle persone fisiche o giuridiche responsabili non esclude. Per il principio di irretroattività, la norma riguarda violazioni e danni successivi al 12 novembre 2026 e, per le installazioni esistenti, le condizioni autorizzative rilevanti restano quelle dell'autorizzazione vigente fino al riesame.

Nel giudizio risarcitorio la relazione di ispezione, i registri di automonitoraggio e la documentazione del sistema di gestione ambientale costituiscono il materiale sul quale si misurano, da un lato, l'esistenza della violazione e, dall'altro, la diligenza del gestore; la loro tenuta ordinata precede la controversia e ne condiziona l'esito. Per il gestore, l'indicazione operativa che ne deriva è univoca: la conformità alle condizioni autorizzative, documentata con continuità, è al tempo stesso presidio amministrativo e presidio di difesa civile.

7. Il regime transitorio per le installazioni esistenti

La disciplina transitoria dell'art. 43 distingue le installazioni già autorizzate, le nuove installazioni, le attività che entrano per la prima volta nel campo di applicazione dell'AIA e gli allevamenti soggetti al nuovo regime speciale, assumendo quale data di riferimento il 4 agosto 2024, giorno dell'entrata in vigore della direttiva. Il regime principale riguarda le installazioni che a tale data svolgevano attività dell'allegato VIII, cioè dell'elenco delle attività soggette ad autorizzazione, e che all'entrata in vigore del decreto sono in funzione con autorizzazione, ovvero hanno presentato domanda completa prima di tale data e sono messe in funzione entro i dodici mesi successivi. A queste installazioni si applicano dal riesame o dall'aggiornamento dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 29-octies o dell'art. 29-nonies, comma 2, e comunque entro il 1° settembre 2036, le disposizioni dell'art. 29-sexies, commi 3-bis, lettere da a) a d), 4-bis, 4-quater e 9-ter (nuovi contenuti dell'autorizzazione, valori limite più rigorosi, scarichi indiretti, deroga per le tecniche emergenti) e dell'art. 29-decies, commi 10-ter e 10-quater (informazione in caso di non conformità che comprometta le risorse idriche; dichiarazioni sul ripristino) (comma 2). Per il criterio dei valori più rigorosi del comma 4-bis, le installazioni che al 4 agosto 2024 erano già in esercizio autorizzato vi sono soggette dal solo riesame ai sensi dell'art. 29-octies, e comunque entro il 1° settembre 2036, non anche dall'aggiornamento per modifica sostanziale (comma 3). Fino a quel momento continuano ad applicarsi le disposizioni del Titolo III-bis nella versione vigente al 4 agosto 2024 (comma 4). I valori limite di prestazione ambientale del comma 4-quinquies seguono invece la pubblicazione delle conclusioni sulle BAT successive al 1° luglio 2026: si applicano dall'entrata in vigore alle installazioni autorizzate per la prima volta dopo tale pubblicazione e, per le altre, entro quattro anni da essa (comma 1).

Il termine del 2036 non apre tuttavia un periodo di inerzia: tre ordini di adempimenti hanno decorrenza propria, indipendente dal riesame. Il sistema di gestione ambientale, con il primo audit, è dovuto entro il 1° luglio 2030 e il piano di trasformazione, per i settori interessati, entro il 30 giugno 2030; la deroga per costi sproporzionati non è differita e le deroghe già concesse sono rivalutate entro la stessa data. Il regime dei controlli, con la sospensione per violazione persistente o reiterata, e l'art. 33-bis operano dall'entrata in vigore. Il riesame, che è il momento di applicazione dei nuovi criteri tecnici, può essere provocato anche dal nuovo presupposto sanitario, che si aggiunge a quelli già previsti.

Le restanti disposizioni transitorie riguardano le attività nuove e alcune situazioni particolari, che il decreto regola con decorrenze proprie:

  • le installazioni già in funzione prima del 1° luglio 2026 che svolgono le attività di cui al punto 2.3, lettera a-bis), dell'allegato VIII o la finitura di fibre tessili sono soggette al decreto dal 1° luglio 2030 (comma 5);
  • le attività dei punti 1.4, 2.3, lettere b) e b-bis), e 3.6 dell'allegato VIII, fra cui la pirolisi dei combustibili, la forgiatura e l'estrazione di minerali, vi sono soggette entro quattro anni dalla pubblicazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT e al più tardi entro il 1° settembre 2034 (comma 6);
  • gli allevamenti intensivi di suini e pollame, disciplinati dal nuovo Titolo III-ter della Parte seconda e dall'allegato VIII-bis sulla base delle unità di bestiame, vi sono soggetti quattro, cinque o sei anni dopo l'entrata in vigore delle norme operative dell'Unione europea, secondo la capacità dell'installazione (comma 7);
  • le deroghe ai livelli di emissione concesse prima del 1° luglio 2026 restano valide fino a nuova valutazione dell'autorità competente, da compiersi nei procedimenti di riesame e al più tardi entro il 1° luglio 2030 (comma 9);
  • i gestori che abbiano già presentato la relazione di riferimento sullo stato del suolo e delle acque sotterranee senza prestare la garanzia finanziaria vi provvedono entro dodici mesi dall'entrata in vigore (comma 11);
  • le installazioni che, per effetto delle modifiche agli allegati, escono dal regime autorizzativo conservano titolo all'esercizio fino alla data del rinnovo previsto e comunque non oltre dodici mesi dall'entrata in vigore (comma 12);
  • i decreti tariffari sono aggiornati entro sei mesi e, nelle more, le tariffe istruttorie e di controllo sono incrementate del venti per cento (comma 13).

8. Il calendario per il gestore di un'installazione esistente

Il decreto legislativo n. 197 del 2026 conserva il modello autorizzativo esistente e ne muta il funzionamento: la conformità alle condizioni dell'autorizzazione diventa un fatto documentato con continuità, verificato da soggetti terzi, accessibile al pubblico e collegato in modo espresso alla responsabilità verso i danneggiati. Il calendario degli adempimenti definisce, per il gestore di un'installazione esistente, tre tempi distinti.

In ciascuno di questi tempi la documentazione della conformità assolve alla medesima funzione: presidio amministrativo e presidio di difesa civile.

Fonti. Decreto legislativo 28 settembre 2026, n. 197 (G.U. n. 251 del 28 ottobre 2026), artt. 1, 13, 15, 17, 21, 22, 26, 43 e 44; direttiva (UE) 2024/1785 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024; direttiva 2010/75/UE; decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, artt. 4, 29-ter, 29-quater, 29-sexies, 29-octies, 29-nonies, 29-decies, 29-quaterdecies, 33-bis, 273 e 275, allegati VIII e VIII-bis alla Parte seconda; artt. 2043, 2050, 2059 e 2947 c.c.; decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, art. 25-undecies; regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), art. 57.

  • Dal 12 novembre 2026: ricognizione delle condizioni autorizzative vigenti e del loro effettivo rispetto, poiché il regime di sospensione, le aggravanti e l'art. 33-bis operano dall'entrata in vigore; verifica della garanzia finanziaria sulla relazione di riferimento, dovuta entro il 12 novembre 2027.
  • Entro il 30 giugno e il 1° luglio 2030: piano di trasformazione, per i settori interessati, e sistema di gestione ambientale con primo audit, da costruire in raccordo con i sistemi di gestione e con il modello organizzativo già adottati; rivalutazione delle deroghe in essere.
  • Al riesame dell'autorizzazione, e comunque entro il 1° settembre 2036: applicazione dei nuovi criteri sui valori limite e sulle prestazioni ambientali, con la preparazione istruttoria che il criterio dei valori più rigorosi richiede.