Responsabilità penale, amministrativa e civile per l'impiego dei sistemi di intelligenza artificiale: l'assetto del D.Lgs. 160/2026

Il D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160 introduce un reato di pericolo a presidio dei requisiti di sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio (art. 437-bis c.p.), estende in modo mirato il catalogo dei reati presupposto della responsabilità degli enti (art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001) e costruisce un regime processuale civile agevolativo per il danneggiato. Il contributo esamina le fattispecie alla luce del raffronto fra lo schema trasmesso alle Camere e il testo definitivo, che rivela due modifiche di rilievo sistematico: la soppressione dell'aggettivo «concreto» riferito al pericolo e l'enucleazione della posizione dell'utilizzatore professionale in un comma autonomo, con requisito dell'intenzionalità. Nell'ultimo paragrafo si dà conto del primo corpus giurisprudenziale italiano in tema di omessa verifica dell'output di sistemi generativi, che offre categorie utili al giudizio sulla sorveglianza umana.

Il D.Lgs. 160/2026 letto sul testo: reato di pericolo, 231 mirata e processo civile riequilibrato

Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160 — Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2026, in vigore dal 30 settembre 2026

Le prime letture descrivono l'intervento sul D.Lgs. 231/2001 come un ingresso generalizzato del «rischio IA» nella responsabilità degli enti. Il testo dice altro, e per chi deve aggiornare un modello organizzativo dice qualcosa di più utile: due soli reati presupposto, un reato di pericolo a precetto tecnicamente integrato, un regime civile fondato su disclosure, presunzione causale e azione diretta verso l'assicuratore. E due modifiche introdotte dopo il passaggio parlamentare che spostano l'equilibrio della fattispecie penale.

1. Oggetto dell'indagine

Il Decreto Legislativo 9 settembre 2026, n. 160, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 214 del 15 settembre 2026 e vigente dal 30 settembre 2026, reca disposizioni in materia di utilizzo dei sistemi di intelligenza artificiale per l'attività di polizia e di responsabilità civile e penale.

L'esame che segue riguarda il Titolo II, articolato in un Capo I di disposizioni penali e processuali penali (artt. 11-15) e in un Capo II di disposizioni processuali civili (artt. 16-20). Le prime letture circolate dopo la pubblicazione descrivono l'intervento sul D.Lgs. 231/2001 come un ingresso generalizzato del rischio da intelligenza artificiale nel perimetro della responsabilità degli enti: il testo conduce a una conclusione più circoscritta e, per chi debba aggiornare un modello organizzativo, più utile.

2. La delega e i criteri direttivi

Il decreto attua l'art. 24 della Legge 23 settembre 2025, n. 132, e segnatamente i commi 1, 2 lett. h), 3 e 5. Della delega rilevano qui tre criteri.

La lettera b) del comma 5 impone di introdurre autonome fattispecie di reato, punibili a titolo di dolo o di colpa, incentrate sull'omessa adozione o sull'omesso adeguamento di misure di sicurezza per la produzione, la messa in circolazione e l'utilizzo professionale dei sistemi, quando da tali omissioni derivi pericolo concreto per la vita, per l'incolumità pubblica o individuale o per la sicurezza dello Stato.

La lettera c) impone di precisare i criteri di imputazione della responsabilità penale delle persone fisiche e amministrativa degli enti, tenendo conto del livello effettivo di controllo dei sistemi da parte dell'agente.

La lettera d) impone, sul versante civile, strumenti di tutela del danneggiato, anche mediante una specifica regolamentazione del riparto dell'onere probatorio.

3. L'art. 437-bis c.p.: collocazione e tecnica di tutela

L'art. 12 del decreto inserisce nel codice penale, dopo l'art. 437, l'art. 437-bis, rubricato «Omessa adozione di misure di sicurezza nei sistemi di intelligenza artificiale e alterazione illecita dei sistemi».

Il primo comma punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque ometta di adottare le misure tecniche di sicurezza previste per la progettazione, l'addestramento, la produzione e l'immissione sul mercato di sistemi ad alto rischio, idonee a prevenire malfunzionamenti o alterazioni del funzionamento, ovvero ometta di adottare misure di sorveglianza umana, quando da tali omissioni derivi pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale; la pena è della reclusione da due a otto anni se dal fatto deriva un pericolo per la sicurezza dello Stato.

Il secondo comma, con clausola di riserva, punisce chi, fuori dei casi del primo comma, alteri sistemi ad alto rischio, con la reclusione da due a sei anni, elevata da tre a dieci anni nell'ipotesi di pericolo per la sicurezza dello Stato.

Il terzo comma dispone che, se taluno dei fatti previsti dal primo comma è commesso per colpa grave, la pena è ridotta da un terzo a un sesto.

Il quarto comma punisce con le pene del primo comma l'utilizzatore professionale di sistemi ad alto rischio che ometta intenzionalmente di adottare misure di sorveglianza umana, quando ne derivi, rispettivamente, pericolo per la vita o l'incolumità pubblica o individuale, ovvero per la sicurezza dello Stato.

La collocazione fra i delitti contro l'incolumità pubblica, accanto alla rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, dichiara la tecnica di tutela prescelta, che anticipa la soglia di rilevanza penale alla creazione del pericolo.

4. Che cosa dicono i lavori preparatori

La relazione illustrativa che accompagna lo schema trasmesso alle Camere (Atto del Governo n. 418) offre quattro chiarimenti utili all'interprete [1].

Sulla collocazione. La sistemazione fra i delitti di comune pericolo mediante violenza è motivata con il bene giuridico tutelato e con l'affinità strutturale rispetto all'art. 437 c.p.

Sui destinatari. L'elencazione delle fasi del ciclo di vita è dichiaratamente «funzionale a coprire tutte le posizioni di garanzia individuate dal regolamento (UE) 2024/1689», e la relazione le nomina: fornitore, importatore, distributore, deployer. Il dato è decisivo per l'esegesi dell'espressione «utilizzatore professionale», che il decreto impiega e che il Regolamento non conosce: essa va riferita al deployer.

Sulla colpa grave. La selezione della colpa grave quale elemento di tipicità è espressamente costruita «sul modello dell'art. 590-sexies c.p. introdotto dalla legge n. 24 del 2017» e motivata con l'esigenza di circoscrivere la punibilità alle violazioni macroscopiche delle regole di diligenza, evitando di criminalizzare ogni scostamento dallo standard tecnico in un dominio a rapida evoluzione, caratterizzato dalla compresenza di standard nazionali, unionali e internazionali.

Sul secondo comma. La fattispecie di alterazione è concepita come norma di chiusura rivolta a chi «non avendo il controllo lecito del sistema» ne altera il funzionamento: la manipolazione attiva esterna, più grave dell'omissione, giustifica il trattamento sanzionatorio più severo.

5. Le due modifiche introdotte nel testo definitivo

Il raffronto fra lo schema e il testo pubblicato rivela due interventi compiuti dopo i pareri delle Commissioni parlamentari. Nessuno dei due è marginale.

5.1 La soppressione dell'aggettivo «concreto»

Lo schema puniva le condotte «quando da tali omissioni derivi pericolo concreto», e la relazione illustrativa sottolineava che «la punibilità è subordinata al verificarsi di un pericolo concreto, in conformità del criterio di delega». Il testo definitivo discorre invece di «pericolo», senza aggettivazione, in tutti e quattro i commi.

La soppressione apre una questione che ritengo la più delicata dell'intero provvedimento. Se si attribuisce alla modifica valore sostanziale, la fattispecie si allontana dal criterio direttivo della lettera b), che esige il pericolo concreto, con conseguente sospetto di eccesso di delega. Se invece la si legge come intervento di semplificazione redazionale, l'interpretazione conforme alla legge delega e alla relazione illustrativa impone comunque l'accertamento in concreto della situazione di pericolo.

La seconda lettura mi pare preferibile, e non soltanto per ragioni di conservazione della norma: la formula «derivi pericolo» postula pur sempre un nesso fra l'omissione e una situazione verificatasi, che il giudice deve accertare. Resta che la difesa dispone qui di un argomento di peso, fondato su un dato testuale e su un dato storico convergenti.

5.2 L'enucleazione dell'utilizzatore professionale

Nello schema l'utilizzo professionale figurava fra le fasi elencate nel primo comma: la condotta del deployer era quindi punibile alle stesse condizioni di quella del produttore e, per effetto del terzo comma, anche a titolo di colpa grave.

Il testo definitivo espunge l'utilizzo professionale dal primo comma e dedica alla figura un comma autonomo, il quarto, che richiede l'omissione intenzionale delle misure di sorveglianza umana.

Ne derivano due conseguenze.

La prima è che l'omissione colposa, ancorché grave, dell'utilizzatore professionale non è più punibile: il terzo comma richiama i soli fatti del primo comma, dal quale il deployer è ora estraneo.

La seconda riguarda la portata dell'avverbio. Poiché la restrizione è frutto di una scelta compiuta in sede di esame definitivo, essa non può essere letta come enfasi ridondante: «intenzionalmente» seleziona il dolo intenzionale ed esclude, a mio avviso, il dolo eventuale. La lettura è coerente con il criterio direttivo della lettera c), che imponeva di graduare l'imputazione in funzione del livello effettivo di controllo sul sistema: chi impiega un sistema progettato e configurato da altri dispone di un margine di intervento minore di chi lo produce.

6. Il precetto integrato dalla fonte tecnica europea

Il primo comma sanziona l'omissione di misure «previste»: il contenuto dell'obbligo risiede nella disciplina extrapenale, e segnatamente nei requisiti che il Regolamento (UE) 2024/1689 detta per i sistemi ad alto rischio [2].

La tecnica è quella della norma penale parzialmente in bianco, e solleva tre ordini di questioni. Quanto alla riserva di legge, l'integrazione opera per il tramite di un regolamento dell'Unione e, a valle, di norme tecniche armonizzate elaborate da organismi di normazione: l'ammissibilità dipende dal fatto che la legge delinei il nucleo dell'illecito e rimetta alla fonte subordinata la sola specificazione tecnica, condizione che nella specie appare soddisfatta. Quanto alla determinatezza, finché le misure esigibili non risultino da standard pubblicati, l'agente deve desumerle dallo stato dell'arte, con il conseguente spazio difensivo dell'errore inevitabile sul precetto. Quanto alla successione di norme integratrici, la modifica della regola tecnica non dà luogo ad abolitio criminis ove la norma incriminatrice resti immutata, ma la questione si porrà con frequenza, specie se la modifica incida sulla qualificazione del sistema come ad alto rischio.

7. Il fatto tipico e l'accertamento causale

La fattispecie del primo comma è reato omissivo, nel quale il pericolo costituisce evento. L'accertamento richiede un giudizio controfattuale: ipotizzata come compiuta l'azione doverosa, la situazione di pericolo non si sarebbe determinata. Il paradigma applicabile è quello elaborato dalle Sezioni Unite per la causalità omissiva, che esige un giudizio di alta probabilità logica e di elevato grado di credibilità razionale riferito al caso concreto, e non il solo coefficiente di probabilità statistica [3].

L'applicazione a sistemi a base statistica presenta una difficoltà propria: la legge di copertura non è una legge causale, ma una correlazione appresa dai dati, la cui spiegazione può risultare opaca anche al progettista. L'accertamento si sposta perciò sul piano documentale e sperimentale, cioè su registri, test di robustezza, comportamento in condizioni analoghe e misure di mitigazione disponibili secondo lo stato dell'arte.

8. L'elemento soggettivo

Il primo comma è fattispecie dolosa; il dolo deve investire l'omissione e la rappresentazione del pericolo.

Il terzo comma estende la punibilità alla colpa grave. Il richiamo dichiarato all'art. 590-sexies c.p. quale modello colloca la scelta in una linea di politica legislativa nota ai settori ad alta componente tecnica, e consegna all'interprete i consueti indici di graduazione: divergenza dalla regola cautelare, prevedibilità ed evitabilità dell'evento, specializzazione esigibile, chiarezza della regola violata.

Resta il nodo redazionale della formula «ridotta da un terzo a un sesto», che non corrisponde alle espressioni con cui il codice gradua ordinariamente le diminuzioni di pena. Né lo schema né la relazione illustrativa la spiegano: la relazione si limita a riprodurla. La questione non è teorica, poiché incide sui limiti edittali rilevanti per la prescrizione e per le misure cautelari.

Sul quarto comma si rinvia al § 5.2.

9. Posizioni di garanzia e controllo effettivo

La legge delega imponeva di tenere conto del livello effettivo di controllo del sistema. Il testo non contiene una graduazione espressa, ma la distinzione fra il primo e il quarto comma ne costituisce, a ben vedere, la prima attuazione: la posizione di chi progetta e immette sul mercato è trattata diversamente da quella di chi impiega.

Per il resto il criterio opererà in via interpretativa, sul terreno delle posizioni di garanzia e della colpa in concreto, valorizzando l'architettura degli obblighi che il Regolamento distribuisce fra fornitore e deployer, la ripartizione contrattuale della manutenzione e degli aggiornamenti, la disponibilità dei parametri di configurazione e la possibilità tecnica di interrompere il funzionamento del sistema.

10. L'art. 25-vicies D.Lgs. 231/2001

L'art. 15 inserisce nel D.Lgs. 231/2001, dopo l'art. 25-undevicies, l'art. 25-vicies, che prevede la sanzione pecuniaria da seicento a mille quote per il delitto di cui all'art. 437-bis c.p., da duecento a settecento quote per il delitto di cui all'art. 612-quater c.p., e in entrambi i casi le sanzioni interdittive dell'art. 9, comma 2, lettere b), c), d) ed e).

Il perimetro è duplice e tassativo. La commissione di un reato diverso mediante un sistema di intelligenza artificiale non genera responsabilità dell'ente ai sensi del nuovo articolo, restando ferma la responsabilità per i presupposti già previsti. La mappatura dei rischi deve quindi individuare processi determinati, non un generico «rischio IA».

I due presupposti hanno destinatari diversi. L'art. 437-bis c.p. riguarda i sistemi ad alto rischio e interessa in primo luogo gli enti che li sviluppano, li producono o li immettono sul mercato, e, nei limiti del quarto comma, quelli che li impiegano. L'art. 612-quater c.p., introdotto dalla Legge 132/2025, punisce chi cagiona un danno ingiusto diffondendo senza consenso immagini, video o voci falsificati o alterati mediante sistemi di intelligenza artificiale, idonei a trarre in inganno sulla loro genuinità; è procedibile a querela, salve le ipotesi di procedibilità d'ufficio. Questo secondo presupposto prescinde dall'alto rischio e riguarda qualunque ente che produca o diffonda contenuti.

Interesse o vantaggio nella forma colposa. La previsione della colpa grave riapre la questione della compatibilità del criterio dell'art. 5 con illeciti a evento non voluto. La soluzione consolidata muove dalle Sezioni Unite del caso ThyssenKrupp, che hanno riferito interesse e vantaggio alla condotta e non all'esito, individuando il vantaggio nel risparmio di spesa [4]. Trasposto alla materia, il criterio valorizza il risparmio conseguito attraverso la mancata implementazione dei presidi, la riduzione dei test o la compressione delle risorse dedicate alla sorveglianza umana. Ne discende il corollario difensivo: l'ente dovrà dimostrare la congruità delle risorse destinate ai presidi rispetto allo stato dell'arte e l'assenza di qualsiasi risparmio apprezzabile, ovvero l'elusione fraudolenta del modello.

Sanzioni. Al valore minimo della quota fissato dall'art. 10 del decreto, le seicento quote del minimo edittale previsto per l'art. 437-bis corrispondono a poco più di centocinquantacinquemila euro. L'esclusione della lettera a) dell'art. 9, comma 2, sottrae al catalogo l'interdizione dall'esercizio dell'attività; restano le interdittive su autorizzazioni, rapporti con la pubblica amministrazione, agevolazioni pubbliche e attività promozionale, nei presupposti dell'art. 13.

11. Il regime processuale civile

11.1 Ambito e competenza

L'art. 16 delimita due perimetri. La disciplina dell'accesso alle prove si applica alle azioni di risarcimento, contrattuali ed extracontrattuali, per danno cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale. La presunzione causale e la regola sulla conformità presuppongono invece che il danno derivi dalla violazione di obblighi del Regolamento.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2016/679 e la normativa nazionale di recepimento della Direttiva (UE) 2024/2853, il cui termine di trasposizione scade il 9 dicembre 2026 e il cui schema di decreto è all'esame parlamentare [5].

Quando il danneggiato è persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, è altresì competente il giudice del luogo di residenza o domicilio del danneggiato: foro aggiuntivo, non sostitutivo.

11.2 L'accesso alle prove

L'art. 17 consente al giudice, su istanza di chi alleghi il danno, di ordinare alla controparte o al terzo l'esibizione degli elementi di prova pertinenti al funzionamento del sistema, previa allegazione di fatti ed elementi che rendano verosimile la fondatezza della domanda, anche quanto al collegamento fra il risultato prodotto dal sistema e il danno. Il comma 2 tipizza quattro categorie documentali mutuate dal Regolamento: registri degli eventi, documentazione del sistema di gestione dei rischi, informazioni della documentazione tecnica, parametri e modalità di supervisione umana. L'ordine è contenuto entro necessità e proporzionalità, con tutela dei segreti commerciali mediante l'art. 121-ter del codice della proprietà industriale.

Il regime dell'inottemperanza è graduato: argomenti di prova ex art. 116 c.p.c. nei casi ordinari; ammissione dei fatti allegati dall'istante, valutato ogni altro elemento di prova, quando l'inadempimento riguardi la documentazione tipizzata; pena pecuniaria da 1.500 a 10.000 euro per il terzo. La differenza fra le due conseguenze non è di grado ma di natura: l'una è elemento di libero apprezzamento, l'altra opera come regola di giudizio. La dotazione documentale del sistema diventa, per chi lo impiega, un onere di fatto.

11.3 La presunzione del nesso di causalità

L'art. 18 presume, salvo prova contraria, il nesso fra la violazione di obblighi del Regolamento e il danno. La relazione illustrativa precisa che «l'inversione dell'onere della prova sul nesso causale non si estende alla colpa né alla violazione dell'obbligo, che restano oggetto di prova a carico dell'attore»: indicazione che circoscrive con nettezza la portata dell'agevolazione e va opposta a letture estensive.

La scelta si colloca nel solco delle soluzioni europee. La proposta di direttiva sulla responsabilità civile in materia di intelligenza artificiale, che prevedeva analogo meccanismo, è stata ritirata dalla Commissione nel programma di lavoro adottato l'11 febbraio 2025 per assenza di un accordo prevedibile [6]; il legislatore delegato ne ha recuperato l'impostazione in sede nazionale, estendendo a tutti i danni da intelligenza artificiale meccanismi modellati sulla direttiva sui prodotti difettosi, anche oltre il campo di applicazione di quest'ultima [7].

11.4 La conformità al Regolamento

L'art. 19 stabilisce che la conformità, ancorché certificata ai sensi del capo III, sezione 5, non esclude di per sé la responsabilità del convenuto. La relazione illustrativa ne esplicita la ratio: impedire che il sistema di valutazione della conformità si traduca in un «meccanismo di immunità sostanziale dalla responsabilità civile», fermo restando il valore probatorio della conformità nella valutazione complessiva del comportamento del convenuto. La difesa dell'impresa non può dunque esaurirsi nell'attestato, ma deve investire l'adeguatezza del funzionamento e della supervisione nel caso concreto.

11.5 L'azione diretta verso l'assicuratore

L'art. 20 attribuisce al danneggiato l'azione diretta verso l'impresa di assicurazione che presta al convenuto copertura della responsabilità civile, nei limiti delle somme assicurate. La relazione illustrativa dichiara il modello: quello dell'azione diretta nella responsabilità civile automobilistica, ex art. 144 del codice delle assicurazioni private. Ne sono riprodotti gli snodi: opponibilità delle sole eccezioni anteriori al sinistro, rivalsa dell'assicuratore nella misura in cui avrebbe potuto rifiutare o ridurre la prestazione, litisconsorzio necessario del responsabile, identità del termine di prescrizione.

Si aggiunge il meccanismo informativo stragiudiziale: richiesta al presunto responsabile circa l'esistenza della copertura, con comunicazione entro trenta giorni di esistenza, estremi e denominazione dell'assicuratore; la richiesta non è condizione di procedibilità e non interferisce con i procedimenti di mediazione, mentre l'omessa o incompleta comunicazione consente al giudice di desumere argomenti di prova ex art. 116 c.p.c.

Il decreto non introduce un obbligo di assicurazione: l'azione diretta opera se e in quanto la copertura esista. La norma rende però conoscibile al danneggiato, prima del giudizio, la capienza della controparte, con riflessi sensibili sulle dinamiche transattive e sulla revisione dei programmi assicurativi d'impresa.

12. Il fattore tempo

Il Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026, ha differito l'applicazione delle sezioni 1, 2 e 3 del capo III del Regolamento (UE) 2024/1689: al 2 dicembre 2027 per i sistemi dell'Allegato III, al 2 agosto 2028 per quelli collegati ai prodotti dell'Allegato I [8]. Restano applicabili, fra gli altri, i divieti dell'art. 5, l'obbligo di alfabetizzazione dell'art. 4 e, dal 2 agosto 2026, gli obblighi di trasparenza dell'art. 50.

Il legislatore delegato ha avvertito il problema, ma lo ha risolto altrove. Il comunicato del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026 dà atto che il decreto gemello, dedicato alle autorità nazionali e al sistema sanzionatorio, è stato aggiornato alle modifiche dell'Omnibus «con un rinvio che condiziona l'entrata in vigore delle sanzioni all'effettiva entrata in vigore dei corrispondenti obblighi e divieti» [9]. Nel decreto n. 160 una clausola di analogo tenore, riferita all'art. 437-bis c.p., non compare.

L'asimmetria merita di essere segnalata. Se per le sanzioni amministrative si è ritenuto necessario condizionare l'operatività all'esigibilità dell'obbligo, la medesima esigenza si impone, a maggior ragione, per la sanzione penale: non si omette ciò che non si è tenuti a fare. La lettura che ne discende è che la porzione della fattispecie dipendente dai requisiti differiti resti di fatto inoperante fino alla loro applicabilità, mentre conserva effetto la porzione che trova fondamento in obblighi già esigibili.

Producono invece effetti dal 30 settembre 2026, senza incertezze: la responsabilità dell'ente per il delitto di cui all'art. 612-quater c.p., e l'ordine di esibizione dell'art. 17 per qualunque danno cagionato nell'utilizzo di un sistema di intelligenza artificiale.

13. L'omessa verifica dell'output nella giurisprudenza formatasi sugli atti giudiziari

Alla data di questo scritto non constano pronunce in materia di danni cagionati da sistemi di intelligenza artificiale. Esiste però, e si è formato in poco più di un anno, un corpus giurisprudenziale su un tema contiguo e per molti versi istruttivo: l'impiego non verificato di sistemi generativi nella redazione degli atti giudiziari [10].

La linea evolutiva è netta. Il Tribunale di Firenze, nel primo caso noto, escluse la responsabilità aggravata per difetto di dolo e di danno provato, censurando nondimeno l'omessa verifica. Il Tribunale di Torino e il TAR Lombardia riconobbero la responsabilità del difensore, il secondo affermando che la sottoscrizione dell'atto ne attribuisce paternità e responsabilità quale che sia lo strumento impiegato. Il Tribunale di Siracusa, da ultimo, ha applicato cumulativamente il terzo e il quarto comma dell'art. 96 c.p.c., all'esito di una verifica condotta d'ufficio sul CED della Corte di cassazione e di un ragionamento per esclusione delle spiegazioni alternative. La Corte di cassazione, dal canto suo, ha collocato l'inconferenza dei richiami giurisprudenziali fra i motivi di inammissibilità del ricorso.

Tre acquisizioni di quella giurisprudenza appaiono trasferibili al giudizio sulla sorveglianza umana che il D.Lgs. 160/2026 pone al centro della fattispecie penale.

La conoscenza dei limiti dello strumento è esigibile. Il Tribunale di Siracusa qualifica come fatto notorio, e come tale esigibile da un professionista nel 2026, la circostanza che i modelli generativi non costituiscano banche dati dalle quali estrarre precedenti, bensì strumenti di generazione del linguaggio fondati su inferenze statistiche. Traslato nel giudizio di colpa ex art. 437-bis c.p., il rilievo incide sulla prevedibilità dell'errore e, quindi, sull'esigibilità della misura di sorveglianza omessa.

La responsabilità segue la sottoscrizione, non lo strumento. Il principio affermato dal giudice amministrativo corrisponde all'impostazione antropocentrica che il decreto dichiara: il sistema supporta la decisione, non sostituisce la responsabilità di chi la assume.

Il presidio della verifica cede proprio dove l'operatore è competente. È la lezione che si ricava dalle vicende, tuttora in corso, che hanno interessato provvedimenti giurisdizionali contenenti richiami inesistenti, sfociate in accertamenti ispettivi e nell'esercizio dell'azione disciplinare da parte della Procura generale presso la Corte di cassazione [11]. Non è un argomento contro l'automazione, bensì a favore di presidi di verifica progettati come procedura e non affidati alla diligenza individuale: il che è, in definitiva, quanto il Regolamento esige quando impone che la sorveglianza umana sia predisposta, documentata e verificabile.

14. Rilievi conclusivi

Il D.Lgs. 160/2026 non edifica un diritto speciale della responsabilità da intelligenza artificiale. Anticipa la tutela penale alla creazione del pericolo mediante una fattispecie a precetto tecnicamente integrato; estende in modo mirato il catalogo dei reati presupposto; riequilibra il processo civile mediante disclosure, presunzione causale e azione diretta.

Il filo comune è la centralità della documentazione del sistema: essa fornisce la materia del giudizio controfattuale sul pericolo, determina per il tramite dell'art. 17 l'esito della lite civile e sorregge la prova liberatoria dell'ente. La difesa dell'impresa si costruisce perciò a monte del contenzioso.

Restano aperte, e affidate ai primi contributi dottrinali e alle prime applicazioni, tre questioni: la portata della soppressione dell'aggettivo «concreto», l'operatività del precetto nella fase di differimento degli obblighi europei e la misura della diminuzione prevista dal terzo comma.

Indicazioni operative

Puglisi Law Firm assiste imprese, enti e organismi di vigilanza nell'aggiornamento dei Modelli 231 ai nuovi reati presupposto, nella costruzione dei presidi di sorveglianza umana e di documentazione dei sistemi di intelligenza artificiale e nella difesa nei procedimenti penali, amministrativi e civili che ne derivano.

Il presente contributo ha finalità di informazione giuridica generale, è aggiornato alla data indicata e non costituisce parere professionale. Le questioni interpretative segnalate sono esposte come tali, in assenza, allo stato, di applicazioni giurisprudenziali sulle disposizioni esaminate.

  • La mappatura dei rischi ai fini del Modello 231 deve individuare processi determinati collegati ai due presupposti dell'art. 25-vicies — sistemi ad alto rischio (art. 437-bis c.p.) e contenuti generati o diffusi (art. 612-quater c.p.) — non un generico «rischio IA».
  • La documentazione del sistema (registri degli eventi, gestione dei rischi, documentazione tecnica, parametri di supervisione umana) è insieme oggetto dell'ordine di esibizione ex art. 17 e materia della prova liberatoria dell'ente: va predisposta prima del contenzioso, non ricostruita dopo.
  • La sorveglianza umana va progettata come procedura documentata e verificabile, non affidata alla diligenza individuale: è il presidio che cede proprio dove l'operatore è competente.
  • L'ente deve poter dimostrare la congruità delle risorse destinate ai presidi rispetto allo stato dell'arte e l'assenza di risparmi apprezzabili su test e supervisione: è il terreno su cui si gioca l'interesse o vantaggio nella forma colposa.
  • L'azione diretta verso l'assicuratore e il meccanismo informativo stragiudiziale impongono di rivedere i programmi assicurativi d'impresa e le clausole di copertura della responsabilità da sistemi di intelligenza artificiale.
  • Dal 30 settembre 2026 operano senza incertezze la responsabilità dell'ente per l'art. 612-quater c.p. e l'ordine di esibizione per qualunque danno da sistema di intelligenza artificiale; la porzione dell'art. 437-bis dipendente dai requisiti europei differiti resta, secondo la lettura qui proposta, di fatto inoperante fino alla loro applicabilità.

Note

[1] Schema di decreto legislativo trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 418, con relazione illustrativa e relazione tecnica, pubblicato da Sistema Penale. Le citazioni nel testo sono tratte dalla relazione illustrativa, sub artt. 12, 18, 19 e 20 dello schema.

[2] Regolamento (UE) 2024/1689, capo III, sezione 2, in particolare artt. 9, 10, 11, 12, 14 e 15; per gli obblighi del deployer, art. 26.

[3] Cass. pen., Sez. Un., 11 settembre 2002, n. 30328, Franzese.

[4] Cass. pen., Sez. Un., 18 settembre 2014 (ud. 24 aprile 2014), n. 38343, Espenhahn e altri (ThyssenKrupp).

[5] Direttiva (UE) 2024/2853, in GU L 2024/2853 del 18 novembre 2024; delega nella Legge 17 marzo 2026, n. 36 (legge di delegazione europea 2025); schema di decreto legislativo approvato in esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 4 agosto 2026 e trasmesso alle Camere come Atto del Governo n. 434.

[6] Proposta di direttiva COM(2022) 496; ritiro annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2025, adottato l'11 febbraio 2025.

[7] B. Fragasso, in Sistema Penale, 12 giugno 2026, che segnala l'estensione a tutti i danni da intelligenza artificiale di meccanismi modellati sugli artt. 9 e 10, par. 3, della Direttiva (UE) 2024/2853.

[8] Regolamento (UE) 2026/1744 dell'8 luglio 2026, in GU L, 2026/1744, del 24 luglio 2026, in vigore dal 27 luglio 2026.

[9] Comunicato del Consiglio dei ministri del 4 agosto 2026.

[10] Nell'ordine citato nel testo: Tribunale di Firenze, Sezione specializzata in materia di impresa, ordinanza 14 marzo 2025; Tribunale di Torino, Sezione lavoro, sentenza 16 settembre 2025, n. 2120; T.A.R. Lombardia, Milano, sentenza 21 ottobre 2025, n. 3348; Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione civile, sentenza 20 febbraio 2026, n. 338; Cass. pen., Sez. VII, ordinanza 27 febbraio 2026 (dep. 26 marzo 2026), n. 11431.

[11] Le vicende richiamate sono note da fonti di informazione e da riviste che le hanno riprese; non risultano pubblicati i relativi provvedimenti, e i procedimenti disciplinari risultano pendenti. Se ne dà conto, pertanto, come dato di cronaca istituzionale e non quale precedente.

Riferimenti normativi. D.Lgs. 9 settembre 2026, n. 160, artt. 11-20; L. 23 settembre 2025, n. 132, art. 24; artt. 43, 437, 437-bis, 590-sexies e 612-quater c.p.; D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, artt. 5, 9, 10, 13 e 25-vicies; artt. 96 e 116 c.p.c.; art. 121-ter D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30; art. 144 D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209; Regolamento (UE) 2024/1689; Regolamento (UE) 2026/1744; Regolamento (UE) 2016/679, art. 82; Direttiva (UE) 2024/2853.