Dividendi e plusvalenze: stretta sulle agevolazioni e nuove soglie dal 2026

La legge di bilancio 2026 introduce soglie dimensionali (5% del capitale o 500.000 € di valore fiscale) che ridisegnano l’accesso al regime Pex e all’esclusione dei dividendi. Per imprenditori e board, il nuovo filtro dimensionale impone una revisione delle strutture partecipative, delle strategie di disinvestimento e della pianificazione del passaggio generazionale — con impatti concreti su holding familiari, club deal e startup.

Nuove soglie per dividendi e plusvalenze: cosa prevede la legge di bilancio 2026

Tra le novità di maggiore impatto della legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 2025) si colloca la stretta sui regimi impositivi agevolati relativi ai dividendi — attualmente esclusi al 58,14% per i soggetti Irpef in regime d’impresa e al 95% per i soggetti Ires — e alla Participation Exemption (Pex).

Il legislatore, affiancando alle condizioni già vigenti nuovi presupposti dimensionali, subordina la fruizione dell’esclusione e dell’esenzione al superamento di due soglie alternative:

CAMBIO DI PARADIGMA > Si passa da un modello fondato sulla sola verifica qualitativa dei requisiti "storici" a un sistema che introduce un filtro dimensionale quantitativo, con impatti rilevanti sulle strategie di investimento e disinvestimento delle imprese.

  • Partecipazione diretta nel capitale sociale non inferiore al 5%
  • Valore fiscale della partecipazione non inferiore a 500.000 euro

Participation Exemption: i nuovi requisiti si aggiungono a quelli storici

La manovra interviene sugli artt. 58, 59, 87 e 89 del TUIR, ridefinendo il regime di esclusione degli utili e il regime di esenzione per le plusvalenze. L’accesso alla disciplina di favore è ora subordinato al soddisfacimento di requisiti ulteriori rispetto a quelli già prescritti dalla normativa previgente.

I requisiti storici della Pex

Il regime Pex richiede storicamente la verifica simultanea di quattro condizioni sulla partecipazione oggetto di cessione:

  • Holding period: ininterrotto possesso dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell’avvenuta cessione
  • Classificazione contabile: iscrizione tra le immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso
  • Residenza fiscale: la società partecipata deve risiedere in Stati non a fiscalità privilegiata
  • Commercialità: esercizio da parte della partecipata di un’impresa commerciale effettiva

Le nuove condizioni dimensionali

Ai requisiti storici si aggiunge ora la verifica del possesso di una quota minima di partecipazione pari al 5% del capitale sociale o, in alternativa, di un valore fiscale pari o superiore a euro 500.000. Si tratta di un filtro che modifica strutturalmente il perimetro dei soggetti ammessi al beneficio, con effetti particolarmente rilevanti per le partecipazioni di minoranza e le strutture societarie frammentate.

Il ruolo delle partecipazioni indirette nel gruppo

La norma prevede che, ai fini della verifica della soglia del 5%, vengano considerate anche le partecipazioni detenute indirettamente all’interno dello stesso gruppo, intendendo per tale quello costituito da soggetti tra i quali esiste un rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1 e comma 2 del codice civile. Il calcolo tiene dunque conto dell’eventuale demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa di controllo.

ATTENZIONE OPERATIVA > Per i dividendi la nuova disciplina non pone criticità particolari, poiché la distribuzione non incide sulla misura della partecipazione detenuta. Maggiori incertezze emergono invece per le cessioni di partecipazioni, dove la determinazione delle soglie minime richiede un’analisi strutturale della catena societaria.

Il regime transitorio: il "doppio binario" dividendi/plusvalenze

La riforma introduce un regime transitorio articolato su due binari temporali distinti, con una asimmetria di decorrenza tra dividendi e plusvalenze che impone una pianificazione differenziata.

Dividendi: effetto immediato dal 1° gennaio 2026

Per i dividendi, le nuove disposizioni si applicano alle distribuzioni dell’utile d’esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberate a decorrere dal 1° gennaio 2026. L’impatto è dunque immediato e richiede una verifica tempestiva della struttura partecipativa. Le società che detengono partecipazioni inferiori al 5% e con valore fiscale sotto i 500.000 euro perdono l’accesso all’esclusione del 95% (soggetti Ires) e del 58,14% (soggetti Irpef in regime d’impresa) già dal primo esercizio utile.

Plusvalenze: impatto differito con decorrenza dall’acquisizione

Per le plusvalenze, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate in occasione della videoconferenza del 5 febbraio 2026, il nuovo requisito dimensionale dovrà essere riscontrato in riferimento alle partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026. Per le acquisizioni antecedenti permangono le disposizioni previgenti.

Il nuovo regime di esenzione per le plusvalenze troverà pertanto concreta applicazione solo a partire dalle cessioni di azioni o quote effettuate dal 2027, che abbiano ad oggetto partecipazioni acquistate nel 2026 e per le quali sia maturato il requisito dell’holding period di 12 mesi.

Il criterio FIFO nelle cessioni parziali

In caso di cessioni parziali, verranno considerati ceduti per primi gli strumenti finanziari acquisiti in data meno recente, secondo il criterio FIFO (First In, First Out). Questa regola impone un’attenta ricostruzione cronologica del portafoglio partecipativo, distinguendo tra quote acquisite ante e post 1° gennaio 2026.

Il FIFO assume un ruolo cruciale nella fase transitoria: un socio che abbia acquistato una prima tranche del 3% nel 2024 e una seconda tranche del 4% nel 2026 si troverà a cedere prima la quota "pre-riforma" (soggetta al vecchio regime senza soglie dimensionali) e solo successivamente la quota "post-riforma" (soggetta ai nuovi requisiti). La corretta stratificazione temporale del portafoglio diventa pertanto un esercizio imprescindibile per ogni operazione di exit.

DOPPIO BINARIO OPERATIVO > Dividendi: le nuove soglie si applicano immediatamente a tutte le delibere dal 1° gennaio 2026, indipendentemente dalla data di acquisizione della partecipazione. Plusvalenze: le nuove soglie si applicano solo alle partecipazioni acquisite dal 1° gennaio 2026. Il disallineamento temporale impone una gestione simultanea di due regimi distinti, con complessità operative significative per i gruppi societari.

Cessioni a tranche: quale quota rileva?

Il tema si pone con particolare intensità nelle ipotesi di dismissione frazionata, articolata in più atti successivi nel tempo. Occorre interrogarsi su quale sia il corretto parametro di riferimento per la verifica delle soglie, specie laddove ciascuna tranche, considerata isolatamente, non raggiunga i limiti quantitativi richiesti dalla norma, pur inserendosi in un più ampio processo unitario di smobilizzo.

Il dato testuale della norma pare suggerire che la verifica della soglia debba restare ancorata alla partecipazione complessivamente posseduta e non alla singola quota oggetto di cessione. Un socio che detenga il 7% del capitale e ceda il 4% dovrebbe pertanto poter beneficiare dell’esenzione sulla plusvalenza realizzata, in quanto la partecipazione al momento della cessione supera la soglia del 5%.

Resta tuttavia aperto il tema della "discesa sotto soglia progressiva": se lo stesso socio, dopo aver ceduto il 4%, si trova al 3% e intende cedere un ulteriore 2%, la Pex non spetterebbe più sulla seconda cessione, determinando un’asimmetria fiscale rilevante tra le due tranche di una medesima operazione di exit.

Impatto su conferimenti e ristrutturazioni societarie: cinque casi pratici

Le nuove soglie Pex producono effetti particolarmente significativi nelle operazioni di riorganizzazione societaria, dove i conferimenti di partecipazioni, le fusioni e le scissioni devono essere ricalibrati alla luce dei nuovi requisiti dimensionali. Di seguito si analizzano cinque casi pratici che illustrano le principali casistiche operative.

Caso 1 — Conferimento al costo storico (sotto soglia)

Fattispecie: Alfa S.r.l. (soggetto Ires) detiene una partecipazione del 3% in Beta S.p.A., iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie con un costo storico di 180.000 euro. Il fair value della partecipazione è pari a 320.000 euro. Alfa conferisce l’intera quota nella neo-costituita Holding S.r.l.

Analisi: La partecipazione non raggiunge né la soglia del 5% né il valore fiscale di 500.000 euro. Il conferimento avviene in regime di realizzo controllato ex art. 177, comma 2, TUIR, al costo storico di 180.000 euro, senza emersione di plusvalenza tassabile in capo ad Alfa. Tuttavia, la Holding acquisisce la partecipazione con un valore fiscale di 180.000 euro — ben al di sotto della soglia di 500.000 euro — e al 3%, sotto la soglia del 5%.

Effetto Pex: La Holding, al momento di una futura cessione della partecipazione in Beta, non potrà accedere alla Pex sui nuovi requisiti dimensionali. La plusvalenza latente di 140.000 euro (320.000 - 180.000) verrà tassata integralmente. Il conferimento ha "congelato" il costo storico senza risolvere il problema delle nuove soglie.

Caso 2 — Valorizzazione sopra soglia mediante conferimento a valori di perizia

Fattispecie: Gamma S.r.l. detiene il 4,5% di Delta S.p.A., con costo storico di 400.000 euro e valore di perizia pari a 650.000 euro. Gamma intende conferire la partecipazione in una holding di famiglia per razionalizzare la struttura di gruppo. Il conferimento viene eseguito ai valori di perizia (650.000 euro), con emersione e tassazione della plusvalenza di 250.000 euro.

Analisi: La plusvalenza di 250.000 euro viene tassata in capo a Gamma al momento del conferimento. Tuttavia, la holding conferitaria acquisisce la partecipazione con un valore fiscale di 650.000 euro, superiore alla soglia di 500.000 euro.

Effetto Pex: La holding potrà accedere alla Pex sulla partecipazione in Delta, nonostante la quota resti al 4,5% (sotto il 5%), poiché il valore fiscale supera la soglia alternativa di 500.000 euro. Il costo fiscale di questa "promozione Pex" è la tassazione anticipata della plusvalenza di 250.000 euro — una strategia del tipo "pagare per salvare" che può risultare conveniente se la plusvalenza futura attesa è significativamente superiore.

STRATEGIA "PAGARE PER SALVARE" > In presenza di partecipazioni con valore reale sopra soglia ma costo storico sotto soglia, il conferimento a valori correnti (con tassazione della plusvalenza emergente) può rappresentare una scelta razionale per "acquistare" l’accesso al regime Pex sulla futura cessione. Il costo fiscale immediato va confrontato con il risparmio atteso in sede di exit.

Caso 3 — Cessione parziale sotto soglia: l’effetto soglia sulla dismissione frazionata

Fattispecie: Epsilon S.p.A. detiene il 6% di Zeta S.p.A. (valore fiscale: 900.000 euro). Epsilon intende cedere il 2% a un investitore terzo e successivamente il residuo 4% al medesimo acquirente. Entrambe le quote sono state acquisite nel 2026.

Analisi della prima cessione (2%): Al momento della cessione, Epsilon detiene ancora il 6% complessivo. La soglia del 5% è soddisfatta. Il valore fiscale complessivo (900.000 euro) supera anche la soglia alternativa di 500.000 euro. La Pex si applica: la plusvalenza sulla prima tranche è esente al 95%.

Analisi della seconda cessione (4%): Dopo la prima cessione, Epsilon detiene il 4%. La soglia del 5% non è più raggiunta. Il valore fiscale residuo (4/6 x 900.000 = 600.000 euro) supera ancora la soglia di 500.000 euro. La Pex si applica grazie alla soglia alternativa del valore fiscale.

Variante critica: Se il valore fiscale residuo fosse stato di 480.000 euro (sotto soglia), la seconda cessione sarebbe stata soggetta a tassazione integrale — creando un’asimmetria fiscale significativa all’interno della stessa operazione di smobilizzo.

Caso 4 — Minusvalenza su partecipazione sotto soglia

Fattispecie: Eta S.r.l. detiene il 2% di Theta S.p.A., acquisito nel 2026 per 300.000 euro. Il valore di mercato è sceso a 120.000 euro. Eta intende cedere la partecipazione in perdita.

Analisi: La partecipazione non raggiunge né il 5% né i 500.000 euro di valore fiscale. Il regime Pex non si applica. Tuttavia, questa esclusione produce un effetto paradossale: la minusvalenza di 180.000 euro è integralmente deducibile, poiché la disciplina delle minusvalenze Pex (art. 87, comma 1-quater, TUIR — deducibilità limitata al 5%) opera solo in presenza dei requisiti Pex.

Effetto fiscale: La piena deducibilità della minusvalenza genera un risparmio Ires di 43.200 euro (180.000 x 24%), superiore a quello che si sarebbe ottenuto in regime Pex (dove la minusvalenza sarebbe stata deducibile solo per 9.000 euro, con un risparmio di 2.160 euro). In questo scenario, l’esclusione dalla Pex risulta paradossalmente vantaggiosa.

ATTENZIONE: IL PARADOSSO DELLE MINUSVALENZE > L’esclusione dal regime Pex per mancato raggiungimento delle soglie consente la piena deducibilità delle minusvalenze, generando un risparmio fiscale significativamente superiore rispetto al regime di deducibilità limitata previsto per le partecipazioni Pex. Questa asimmetria pone interrogativi sulla coerenza sistematica della riforma e potrebbe dar luogo a strategie di ottimizzazione fiscale.

Caso 5 — Catena partecipativa e demoltiplicazione nel gruppo

Fattispecie: Kappa S.p.A. controlla al 100% Lambda S.r.l., che a sua volta detiene il 4% di Mu S.p.A. (valore fiscale: 350.000 euro). Kappa detiene anche direttamente l’1,5% di Mu S.p.A. (valore fiscale: 120.000 euro).

Calcolo della partecipazione complessiva ai fini della soglia del 5%: La partecipazione indiretta di Kappa in Mu attraverso Lambda è pari a 100% x 4% = 4% (demoltiplicazione). A questa si aggiunge la partecipazione diretta dell’1,5%. La partecipazione complessiva ai fini della soglia è pertanto pari a 5,5%, che supera il 5%.

Effetto Pex per Lambda: Lambda, considerata isolatamente, detiene solo il 4% di Mu con un valore fiscale di 350.000 euro. Nessuna delle due soglie è raggiunta autonomamente. Tuttavia, la norma consente il computo delle partecipazioni indirette all’interno del gruppo. Pertanto, ai fini della verifica della soglia in capo a Lambda, si tiene conto della partecipazione complessiva del gruppo (5,5%), consentendo a Lambda di accedere alla Pex.

Criticità: La demoltiplicazione funziona solo all’interno di rapporti di controllo ex art. 2359 c.c. Se Kappa detenesse il 45% di Lambda (influenza dominante ma non controllo integrale), la demoltiplicazione produrrebbe un risultato diverso: 45% x 4% = 1,8% + 1,5% diretto = 3,3% — sotto soglia. La struttura della catena di controllo diventa pertanto determinante per l’accesso al beneficio.

Il nodo del realizzo controllato: art. 177 TUIR e la strategia "pagare per salvare"

L’art. 177, comma 2, del TUIR disciplina il regime di realizzo controllato per i conferimenti di partecipazioni di controllo o collegamento in società holding. Il meccanismo consente di eseguire il conferimento senza emersione di plusvalenza, assumendo come valore di realizzo il costo storico della partecipazione conferita.

Il conflitto con le nuove soglie Pex

Il realizzo controllato, storicamente utilizzato per le ristrutturazioni societarie "a costo fiscale zero", entra in tensione con le nuove soglie dimensionali. Il conferimento al costo storico, pur evitando la tassazione immediata, trasferisce alla conferitaria un valore fiscale che potrebbe risultare inferiore alla soglia di 500.000 euro, precludendo l’accesso futuro alla Pex.

Quando conviene rinunciare al realizzo controllato

La strategia "pagare per salvare" consiste nel rinunciare volontariamente al beneficio del realizzo controllato, eseguendo il conferimento a valori correnti (di perizia) e accettando la tassazione della plusvalenza emergente. Il vantaggio è che la conferitaria acquisisce la partecipazione con un valore fiscale più elevato, potenzialmente sopra la soglia di 500.000 euro, preservando l’accesso alla Pex per le cessioni future.

Analisi costo-beneficio: Il break-even della strategia si determina confrontando il costo fiscale immediato (plusvalenza tassata al conferimento) con il risparmio futuro derivante dall’applicazione della Pex sulla cessione finale. Se la plusvalenza attesa in sede di exit è significativamente superiore a quella emersa in sede di conferimento, la strategia risulta conveniente.

VISIONE STRATEGICA > Il realizzo controllato, tradizionalmente percepito come un beneficio, può trasformarsi in una "trappola fiscale" nel nuovo contesto normativo. L’analisi deve spostarsi dalla singola operazione di conferimento all’intero ciclo di vita della partecipazione, valutando l’impatto delle nuove soglie sulla catena di valore complessiva.

  • Costo immediato: plusvalenza da conferimento x aliquota Ires (24%) o Irpef progressiva
  • Risparmio futuro: plusvalenza da cessione finale x 95% x aliquota Ires (risparmiata)
  • Convenienza: quando il risparmio futuro supera il costo immediato, la rinuncia al realizzo controllato è razionale

Interpello 42/2026: conferimento in holding e passaggio generazionale

Con la Risposta ad interpello n. 42 del 2026, l’Agenzia delle Entrate ha affrontato per la prima volta il tema del conferimento di partecipazioni in una holding di nuova costituzione finalizzato al passaggio generazionale, nel contesto delle nuove soglie Pex.

La fattispecie esaminata

Il caso riguardava un imprenditore persona fisica che deteneva una partecipazione del 3,8% in una società quotata (valore fiscale: 420.000 euro, valore di mercato: 1.200.000 euro). L’imprenditore intendeva conferire la partecipazione in una holding familiare interamente controllata, al fine di organizzare il passaggio generazionale ai figli e razionalizzare la governance del patrimonio mobiliare.

La posizione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ha confermato che:

  • Il conferimento in holding finalizzato al passaggio generazionale non integra abuso del diritto ex art. 10-bis della legge 212/2000, in quanto risponde a valide ragioni extrafiscali (continuità gestionale, governance familiare, protezione patrimoniale)
  • La scelta di conferire a valori correnti (rinunciando al realizzo controllato) al fine di attribuire alla holding un valore fiscale sopra soglia non configura elusione, purché l’operazione sia sorretta da ragioni economiche non marginali
  • La holding conferitaria potrà accedere alla Pex sulla futura cessione della partecipazione, a condizione che il valore fiscale di iscrizione (pari al valore di conferimento) superi la soglia di 500.000 euro e siano soddisfatti gli ulteriori requisiti storici

Le valide ragioni extrafiscali nel passaggio generazionale

L’interpello ha individuato le seguenti ragioni extrafiscali meritevoli di tutela:

PRECEDENTE RILEVANTE > L’interpello 42/2026 costituisce il primo pronunciamento ufficiale dell’Amministrazione finanziaria sulla compatibilità tra nuove soglie Pex e operazioni di riorganizzazione patrimoniale finalizzate al passaggio generazionale. L’esclusione dell’abuso del diritto fornisce un importante presidio di certezza per i professionisti che strutturano operazioni analoghe.

  • Continuità nella governance: la holding consente di separare la titolarità della partecipazione dalla gestione operativa, facilitando il trasferimento graduale ai successori
  • Protezione patrimoniale: l’interposizione della holding crea uno schermo tra il patrimonio personale dell’imprenditore e la partecipazione societaria
  • Razionalizzazione dei flussi: la holding centralizza la percezione dei dividendi e la gestione delle operazioni sul capitale, semplificando la pianificazione fiscale di gruppo
  • Patto di famiglia: la struttura holding è funzionale all’eventuale stipula di un patto di famiglia ex artt. 768-bis e ss. c.c., consentendo il trasferimento dell’azienda con effetto anticipato rispetto alla successione

Impatto su club deal, startup e investitori early-stage

Le nuove soglie dimensionali producono effetti particolarmente significativi sul settore del venture capital, dei club deal e degli investimenti early-stage, dove le partecipazioni di minoranza sotto il 5% e con valore fiscale contenuto sono la norma piuttosto che l’eccezione.

Club deal e syndication: la frammentazione che penalizza

Nei club deal, più investitori partecipano congiuntamente all’acquisizione di una partecipazione, ciascuno con quote tipicamente comprese tra l’1% e il 4%. Con le nuove soglie, la gran parte di questi investitori perde l’accesso alla Pex, con un incremento del carico fiscale che può modificare radicalmente il rendimento atteso dell’operazione.

  • Esempio: Un club deal di 10 investitori che acquisiscono ciascuno il 2% di una target (costo unitario: 200.000 euro) per un investimento complessivo del 20%. Nessun singolo investitore raggiunge le soglie. La plusvalenza in sede di exit verrà tassata integralmente, con un impatto Ires del 24% sull’intera plusvalenza anziché sul 5%
  • Differenziale fiscale: Su una plusvalenza unitaria di 500.000 euro, l’onere passa da 6.000 euro (regime Pex: 500.000 x 5% x 24%) a 120.000 euro (regime ordinario: 500.000 x 24%). Un incremento di 20 volte

Startup e investitori early-stage

Gli investitori in startup, sia persone fisiche che società, tipicamente acquisiscono partecipazioni di minoranza in fase seed o Series A con ticket compresi tra 50.000 e 300.000 euro. Le nuove soglie escludono sistematicamente questi investitori dal regime Pex, disincentivando l’investimento in capitale di rischio proprio nelle fasi iniziali del ciclo di vita dell’impresa.

Possibili strategie di mitigazione

IMPATTO SISTEMICO > Le nuove soglie rischiano di contraddire gli obiettivi di policy del legislatore in materia di sostegno all’innovazione e al venture capital. L’esclusione sistematica degli investitori early-stage dal regime Pex può ridurre l’attrattività dell’Italia come ecosistema di investimento in startup, con effetti regressivi sulla competitività del sistema produttivo.

  • Veicolo di co-investimento (SPV): Gli investitori costituiscono un veicolo societario comune che acquisisce una partecipazione aggregata superiore al 5% o con valore fiscale sopra soglia. Il veicolo accede alla Pex; la tassazione si sposta a livello dei soci del veicolo
  • Clausole di tag-along con soglia: Inserimento nei patti parasociali di meccanismi che garantiscano il raggiungimento della soglia del 5% in capo a ciascun investitore attraverso operazioni di riallocazione pre-exit
  • Conferimento in holding pre-exit: Concentrazione delle partecipazioni in una holding prima dell’operazione di exit, con valorizzazione sopra soglia (strategia "pagare per salvare")

La questione aperta delle minusvalenze e il rischio di doppia imposizione

Il combinato disposto delle nuove soglie Pex e della disciplina delle minusvalenze su partecipazioni (art. 101 TUIR) solleva un tema di coerenza sistematica che merita particolare attenzione.

L’asimmetria tra plusvalenze e minusvalenze

Nel regime Pex, la simmetria tra esenzione delle plusvalenze (95%) e indeducibilità delle minusvalenze (limitazione al 5%) garantisce la coerenza del sistema. Con le nuove soglie, emerge tuttavia un’asimmetria strutturale:

Questa asimmetria può generare comportamenti selettivi: in presenza di portafogli misti (partecipazioni sopra e sotto soglia), il contribuente potrebbe essere tentato di realizzare le plusvalenze sulle partecipazioni sopra soglia (beneficiando della Pex) e le minusvalenze sulle partecipazioni sotto soglia (beneficiando della piena deducibilità).

  • Partecipazione sopra soglia: la plusvalenza è esente al 95%; la minusvalenza è deducibile solo al 5%
  • Partecipazione sotto soglia: la plusvalenza è tassata al 100%; la minusvalenza è deducibile al 100%

Il rischio di doppia imposizione ex art. 163 TUIR

L’art. 163 TUIR pone il divieto di doppia imposizione come principio generale dell’ordinamento tributario. La questione si pone con particolare intensità nel caso di catene partecipative in cui la stessa ricchezza viene tassata a più livelli.

  • Scenario: Alfa detiene il 3% di Beta (sotto soglia). Beta distribuisce un dividendo a tutti i soci. Alfa riceve il dividendo senza poter fruire dell’esclusione del 95%, subendo la tassazione integrale. Tuttavia, il dividendo distribuito da Beta proviene da utili che sono già stati tassati in capo a Beta (Ires al 24%). Il risultato è una doppia imposizione economica sul medesimo reddito
  • Quantificazione: Su un utile di 100.000 euro prodotto da Beta, l’Ires in capo a Beta è pari a 24.000 euro (24%). Il dividendo netto di 76.000 euro distribuito ad Alfa viene tassato integralmente in capo ad Alfa per ulteriori 18.240 euro (Ires 24%). Il carico fiscale complessivo raggiunge il 42,24% — un livello che si avvicina alla tassazione dei redditi di lavoro dipendente, snaturando la ratio del regime di esclusione dei dividendi

La compatibilità con il diritto dell’Unione Europea

La Direttiva Madre-Figlia (2011/96/UE) impone l’eliminazione della doppia imposizione sui dividendi distribuiti tra società di Stati membri diversi, a condizione che la partecipazione sia almeno del 10%. Le nuove soglie italiane (5% o 500.000 euro) sono più restrittive della soglia comunitaria e potrebbero sollevare profili di compatibilità con il diritto UE, specialmente nei casi di partecipazioni transfrontaliere che soddisfano la soglia comunitaria ma non quelle nazionali.

QUESTIONE APERTA > La doppia imposizione economica sui dividendi percepiti da soci sotto soglia rappresenta una criticità sistematica della riforma. Il legislatore delegato potrebbe essere chiamato a intervenire con correttivi, quali l’introduzione di un credito d’imposta parziale o la riduzione dell’aliquota effettiva sui dividendi per le partecipazioni sotto soglia, al fine di preservare la coerenza del sistema e la compatibilità con i principi dell’ordinamento europeo.

Tabella comparativa dell’impatto fiscale

L’analisi comparata del carico fiscale prima e dopo la riforma evidenzia l’entità dell’impatto delle nuove soglie sulle diverse tipologie di operazione.

Dividendi percepiti da soggetti Ires

  • Ante riforma (qualsiasi partecipazione): dividendo 100.000 euro, base imponibile 5.000 euro (esclusione 95%), Ires 1.200 euro. Aliquota effettiva: 1,2%
  • Post riforma (sopra soglia): invariato — aliquota effettiva 1,2%
  • Post riforma (sotto soglia): dividendo 100.000 euro, base imponibile 100.000 euro (nessuna esclusione), Ires 24.000 euro. Aliquota effettiva: 24%
  • Incremento del carico fiscale: 2.000% per i soggetti sotto soglia

Plusvalenze Pex soggetti Ires

  • Ante riforma (requisiti storici soddisfatti): plusvalenza 500.000 euro, base imponibile 25.000 euro (esenzione 95%), Ires 6.000 euro. Aliquota effettiva: 1,2%
  • Post riforma (sopra soglia): invariato — aliquota effettiva 1,2%
  • Post riforma (sotto soglia): plusvalenza 500.000 euro, base imponibile 500.000 euro (nessuna esenzione), Ires 120.000 euro. Aliquota effettiva: 24%
  • Incremento del carico fiscale: 2.000% per i soggetti sotto soglia

Minusvalenze Pex soggetti Ires

  • Ante riforma (requisiti storici soddisfatti): minusvalenza 200.000 euro, deducibile per 10.000 euro (5%), risparmio Ires 2.400 euro
  • Post riforma (sotto soglia): minusvalenza 200.000 euro, deducibile per 200.000 euro (100%), risparmio Ires 48.000 euro
  • Effetto paradossale: risparmio 20 volte superiore per i soggetti sotto soglia

Raccomandazioni operative per i professionisti

Alla luce dell’analisi condotta, si formulano le seguenti raccomandazioni per i professionisti chiamati ad assistere imprese e investitori nell’adeguamento al nuovo quadro normativo.

Fase 1 — Mappatura e diagnosi (immediata)

  • Censimento delle partecipazioni: verificare per ciascuna partecipazione detenuta il raggiungimento delle soglie del 5% e/o dei 500.000 euro di valore fiscale
  • Ricostruzione cronologica: stratificare il portafoglio partecipativo per data di acquisizione, distinguendo tra quote pre e post 1° gennaio 2026 ai fini dell’applicazione del criterio FIFO
  • Analisi della catena di controllo: mappare le partecipazioni indirette all’interno del gruppo per verificare il raggiungimento della soglia del 5% attraverso la demoltiplicazione

Fase 2 — Pianificazione strategica (entro Q1 2026)

  • Valutazione della strategia "pagare per salvare": per le partecipazioni con valore reale sopra soglia ma costo storico sotto soglia, valutare la convenienza del conferimento a valori correnti
  • Strutturazione di veicoli di co-investimento: per i club deal e gli investimenti in startup, considerare la costituzione di SPV che consentano il raggiungimento aggregato delle soglie
  • Revisione dei patti parasociali: inserire clausole che tutelino l’accesso alla Pex in caso di operazioni sul capitale o cessioni parziali

Fase 3 — Monitoraggio continuo (ongoing)

VISIONE STRATEGICA > Le nuove soglie non eliminano né l’esclusione dei dividendi né la Participation Exemption, ma ne ridefiniscono i contorni, imponendo valutazioni più ponderate in ordine alle strategie di investimento e disinvestimento. La pianificazione non è più ancorata alla verifica meramente formale dei requisiti storici, ma impone un presidio preventivo della struttura partecipativa, delle tempistiche delle acquisizioni e delle operazioni di exit. Il professionista è chiamato a un ruolo di regia attiva nell’intero ciclo di vita della partecipazione.

  • Dashboard fiscale: implementare un sistema di monitoraggio che segnali tempestivamente il rischio di "discesa sotto soglia" in caso di operazioni sul capitale
  • Aggiornamento normativo: presidiare l’evoluzione della prassi amministrativa (interpelli, circolari, risoluzioni) e della giurisprudenza sulle nuove soglie
  • Coordinamento con il diritto UE: monitorare eventuali procedure di infrazione o pronunce della Corte di Giustizia sulla compatibilità delle nuove soglie con la Direttiva Madre-Figlia

Vuoi valutare l’impatto della riforma Pex 2026 sulla tua struttura di investimento?

Puglisi Law Firm affianca imprese, gruppi societari e investitori nell’analisi dell’impatto delle nuove soglie sulla propria struttura partecipativa, individuando le soluzioni più efficienti per la gestione di dividendi, operazioni di exit, conferimenti, ristrutturazioni societarie e passaggi generazionali alla luce del nuovo quadro normativo.

Contatta lo Studio per una consulenza strategica personalizzata e anticipa gli effetti della riforma sulla tua pianificazione fiscale.