Modello 231 e sicurezza sul lavoro

Dopo un infortunio grave il procedimento non riguarda soltanto il datore di lavoro: l'impresa risponde in proprio, e l'unica difesa prevista dalla legge è un modello di organizzazione e gestione conforme all'art. 30 del D.Lgs. 81/2008, attuato e documentato prima del fatto.

Perché un infortunio chiama in causa la società

L'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001 include fra i reati presupposto l'omicidio colposo e le lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. È l'unico capitolo del 231 costruito su reati colposi: non serve una volontà dell'ente, basta che la violazione sia avvenuta nell'organizzazione dell'impresa.

Il criterio dell'interesse o vantaggio, secondo l'orientamento consolidato della Cassazione, va riferito alla condotta di violazione delle regole cautelari e non all'evento: il risparmio di costi, di tempo o di personale ottenuto omettendo un presidio è quanto basta a radicare la responsabilità dell'ente, anche quando l'infortunio è l'ultima cosa che l'impresa desiderava.

Le conseguenze si misurano su due piani. La sanzione pecuniaria è calcolata in quote e cresce con la gravità della violazione; le misure interdittive dell'art. 9 — sospensione dell'attività, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti — possono fermare la produzione e far perdere gare già aggiudicate.

Che cosa chiede l'art. 30 del D.Lgs. 81/2008

A differenza di altri capitoli, qui la legge descrive il contenuto minimo del modello. L'art. 30 elenca gli obblighi giuridici su cui deve garantire l'adempimento, e la verifica in giudizio segue quell'elenco.

  • Valutazione dei rischi e documento che ne dà conto, aggiornato dopo ogni modifica del processo produttivo o dell'organizzazione.
  • Misure di prevenzione e protezione conseguenti, con individuazione nominativa di chi le attua e delle risorse assegnate.
  • Sorveglianza sanitaria, informazione e formazione dei lavoratori, con registrazione delle attività svolte.
  • Gestione delle emergenze, degli appalti interni e dei rapporti con imprese terze, compresa la valutazione dei rischi da interferenza.
  • Vigilanza sul rispetto delle procedure da parte di dirigenti e preposti, con verifiche periodiche e documentate.
  • Sistema di registrazione delle attività di controllo, articolazione delle funzioni con competenze e poteri adeguati, sistema disciplinare effettivo.

Dove i modelli cedono in giudizio

Le assoluzioni dell'ente in questa materia sono meno frequenti che altrove, e la ragione è quasi sempre la stessa: il modello esisteva, ma non era vissuto. Alcuni difetti ricorrono con regolarità.

  • Documento di valutazione dei rischi generico o non aggiornato dopo un cambio di lavorazione, di macchinario o di sede.
  • Deleghe di funzioni prive dei requisiti di forma, di autonomia di spesa e di accettazione, oppure conferite su obblighi non delegabili.
  • Formazione tracciata solo con firme di presenza, senza verifica di apprendimento né aggiornamento per i preposti.
  • Assenza di verbali di vigilanza: senza registrazioni, la vigilanza risulta non avvenuta.
  • Organismo di Vigilanza privo di flussi informativi sugli infortuni, sui near miss e sugli esiti degli audit di sicurezza.
  • Sistema disciplinare mai applicato a fronte di violazioni note, che priva di credibilità tutto il modello.

Il rapporto fra modello 231 e sistemi di gestione certificati

Un sistema di gestione della sicurezza conforme agli standard riconosciuti è un punto di partenza utile, e la legge lo considera presuntivamente conforme alle parti dell'art. 30 che vi corrispondono. Non è però un modello 231: mancano il sistema disciplinare, i flussi verso l'Organismo di Vigilanza e la mappatura dei reati presupposto.

Il lavoro che facciamo è di raccordo: partiamo da quanto l'impresa ha già — certificazioni, procedure, audit interni — e vi innestiamo le parti che il 231 richiede, invece di sovrapporre un secondo corpo documentale che nessuno applicherebbe.

Assistenza quando il procedimento è già iniziato

Nella fase successiva a un infortunio le decisioni prese nelle prime settimane pesano sull'intero processo: gestione dell'accesso ispettivo e del sequestro, rapporti con lo SPRESAL e con la procura, verifica della posizione dei soggetti coinvolti, valutazione delle condotte riparatorie che la legge valorizza.

Assistiamo la società nel procedimento a suo carico, distinto da quello delle persone fisiche, e curiamo l'adeguamento del modello dopo il fatto: è un intervento che non cancella la contestazione, ma incide sulle misure interdittive e sulla misura della sanzione.

Domande frequenti

L'impresa risponde anche se il datore di lavoro viene assolto? Sono due procedimenti distinti. L'esito favorevole per la persona fisica non chiude automaticamente la posizione dell'ente, che risponde di una colpa di organizzazione propria: l'accertamento riguarda il modello, la vigilanza e le risorse destinate alla sicurezza.

La certificazione del sistema di sicurezza basta a evitare la responsabilità? No. La conformità agli standard riconosciuti copre presuntivamente una parte dei requisiti dell'art. 30, ma il modello 231 richiede anche mappatura dei reati presupposto, sistema disciplinare, Organismo di Vigilanza e flussi informativi verso di esso.

Quali imprese sono più esposte a questo capitolo del 231? Edilizia e impiantistica, logistica e movimentazione, agroalimentare, manifattura con macchinari, gestione rifiuti e ogni attività con appalti interni o lavorazioni in cantiere, dove i rischi da interferenza sono il punto critico.

Che cosa conviene fare subito dopo un infortunio grave? Preservare la documentazione, gestire con assistenza legale l'accesso degli organi di vigilanza e le dichiarazioni, verificare le posizioni di garanzia e valutare gli interventi correttivi: sono elementi che la legge considera nel giudizio sull'ente.