Modello 231 e reati tributari

Dal 2019 una fattura per operazioni inesistenti non espone soltanto l'amministratore: la società risponde in proprio, con sanzioni pecuniarie, misure interdittive e confisca del profitto. Costruiamo i presidi sul ciclo fiscale e difendiamo l'ente nel procedimento.

I reati fiscali che fanno rispondere la società

L'art. 25-quinquiesdecies, inserito nel decreto soltanto nel 2019 e ampliato nel 2020 in attuazione della direttiva sulla lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, porta nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 una parte dei delitti del D.Lgs. 74/2000.

Il nucleo è composto dalla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dall'emissione di quei documenti, dall'occultamento o distruzione di documenti contabili e dalla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ad essi si aggiungono, quando commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri sull'imposta sul valore aggiunto e oltre le soglie previste, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione.

Alle sanzioni pecuniarie, aumentate quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, si affiancano le misure interdittive dell'art. 9 e la confisca del profitto, anche per equivalente: quest'ultima è spesso l'effetto che incide di più, perché aggredisce direttamente il patrimonio della società.

Dove nasce il rischio, nei processi reali

La contestazione fiscale al 231 non arriva quasi mai da una scelta consapevole del vertice: arriva da un processo che non controlla ciò che entra in contabilità.

  • Ciclo passivo: qualifica dei fornitori, verifica dell'effettività della prestazione, corrispondenza fra ordine, consegna e fattura, controlli sui servizi immateriali e sulle consulenze.
  • Ciclo attivo: emissione di documenti a soggetti non operativi, note di credito ricorrenti, operazioni infragruppo prive di sostanza economica.
  • Filiere a rischio: subappalti a catena, somministrazione e appalti di manodopera, intermediazioni commerciali, acquisti di carburanti e materiali soggetti a frodi.
  • Compensazioni e crediti d'imposta: verifica dei presupposti, tracciabilità della documentazione a supporto, controlli sulle cessioni di credito.
  • Operazioni con l'estero: identificazione delle controparti, prova del trasporto intracomunitario, presidi contro le triangolazioni fittizie.
  • Conservazione documentale: registri, contratti e supporti informatici, la cui indisponibilità integra un reato presupposto a sé.

I presidi che rendono il modello difendibile

  • Poteri di firma e limiti di spesa coerenti con la struttura, con doppia autorizzazione sulle categorie di costo più esposte.
  • Segregazione fra chi ordina, chi riceve, chi registra e chi paga, con evidenza informatica dei passaggi.
  • Procedura scritta di onboarding e monitoraggio dei fornitori, con criteri di esclusione e riesame periodico.
  • Flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza su scostamenti, operazioni straordinarie, rilievi dei revisori e verifiche fiscali in corso.
  • Raccordo con la funzione fiscale interna e con i consulenti, perché il modello recepisca i controlli già esistenti invece di duplicarli.
  • Formazione mirata su amministrazione, acquisti e commerciale: sono le funzioni dove il rischio si genera.

Sistema di controllo del rischio fiscale e 231

Le imprese che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale — la struttura richiesta per l'adempimento collaborativo con l'Agenzia delle entrate — hanno già metà del lavoro fatto: mappe dei processi, controlli e tracciature che il modello 231 può assumere come proprie.

Il raccordo va però costruito, perché i due strumenti hanno finalità diverse: uno serve al dialogo con l'amministrazione finanziaria sul rischio dichiarativo, l'altro a dimostrare in sede penale che l'ente si era organizzato per prevenire il reato. Teniamo insieme i due piani in un unico impianto documentale, evitando che una verifica fiscale produca materiale utilizzabile contro la società nel procedimento penale.

Difesa dell'ente e rapporti con il procedimento tributario

Quando il procedimento è aperto, la posizione della società va gestita insieme a quella tributaria: definizioni agevolate, pagamento del debito e condotte riparatorie hanno effetti che si riflettono sul giudizio penale e sulle misure applicabili all'ente.

Curiamo il sequestro e la confisca per equivalente, che nella pratica arrivano prima della sentenza e vanno contestati sul quantum e sulla riferibilità all'ente, e l'adeguamento del modello in corso di procedimento.

Domande frequenti

La società risponde anche se il vantaggio fiscale è andato a un socio? Il criterio è l'interesse o il vantaggio dell'ente: se l'operazione ha ridotto le imposte della società o ne ha migliorato i risultati, la responsabilità è configurabile. Se il vantaggio è stato esclusivamente di chi ha agito, contro l'interesse dell'ente, la posizione della società è difendibile su questo punto.

Il pagamento del debito tributario esclude la responsabilità dell'ente? Non la esclude in via automatica, ma incide: elimina il profitto suscettibile di confisca per la parte versata ed è valutato fra le condotte riparatorie, con effetti sulle misure interdittive e sulla misura della sanzione pecuniaria.

Anche le imprese di piccole dimensioni devono presidiare questo rischio? Sì, e con presidi proporzionati. Nelle realtà con pochi addetti la segregazione dei compiti si ottiene con controlli incrociati e autorizzazioni documentate, non con nuove funzioni: un modello sovradimensionato non verrebbe applicato e in giudizio non aiuterebbe.

Il modello 231 sostituisce il lavoro del commercialista? No: definisce chi controlla che cosa e come lo documenta. Il presidio funziona quando i controlli contabili e fiscali esistenti vengono formalizzati nel modello e resi verificabili dall'Organismo di Vigilanza.