Dal 2019 una fattura per operazioni inesistenti non espone soltanto l'amministratore: la società risponde in proprio, con sanzioni pecuniarie, misure interdittive e confisca del profitto. Costruiamo i presidi sul ciclo fiscale e difendiamo l'ente nel procedimento.
L'art. 25-quinquiesdecies, inserito nel decreto soltanto nel 2019 e ampliato nel 2020 in attuazione della direttiva sulla lotta alle frodi che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, porta nel perimetro del D.Lgs. 231/2001 una parte dei delitti del D.Lgs. 74/2000.
Il nucleo è composto dalla dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, dall'emissione di quei documenti, dall'occultamento o distruzione di documenti contabili e dalla sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte. Ad essi si aggiungono, quando commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri sull'imposta sul valore aggiunto e oltre le soglie previste, la dichiarazione infedele, l'omessa dichiarazione e l'indebita compensazione.
Alle sanzioni pecuniarie, aumentate quando l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, si affiancano le misure interdittive dell'art. 9 e la confisca del profitto, anche per equivalente: quest'ultima è spesso l'effetto che incide di più, perché aggredisce direttamente il patrimonio della società.
La contestazione fiscale al 231 non arriva quasi mai da una scelta consapevole del vertice: arriva da un processo che non controlla ciò che entra in contabilità.
Le imprese che adottano un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale — la struttura richiesta per l'adempimento collaborativo con l'Agenzia delle entrate — hanno già metà del lavoro fatto: mappe dei processi, controlli e tracciature che il modello 231 può assumere come proprie.
Il raccordo va però costruito, perché i due strumenti hanno finalità diverse: uno serve al dialogo con l'amministrazione finanziaria sul rischio dichiarativo, l'altro a dimostrare in sede penale che l'ente si era organizzato per prevenire il reato. Teniamo insieme i due piani in un unico impianto documentale, evitando che una verifica fiscale produca materiale utilizzabile contro la società nel procedimento penale.
Quando il procedimento è aperto, la posizione della società va gestita insieme a quella tributaria: definizioni agevolate, pagamento del debito e condotte riparatorie hanno effetti che si riflettono sul giudizio penale e sulle misure applicabili all'ente.
Curiamo il sequestro e la confisca per equivalente, che nella pratica arrivano prima della sentenza e vanno contestati sul quantum e sulla riferibilità all'ente, e l'adeguamento del modello in corso di procedimento.
La società risponde anche se il vantaggio fiscale è andato a un socio? Il criterio è l'interesse o il vantaggio dell'ente: se l'operazione ha ridotto le imposte della società o ne ha migliorato i risultati, la responsabilità è configurabile. Se il vantaggio è stato esclusivamente di chi ha agito, contro l'interesse dell'ente, la posizione della società è difendibile su questo punto.
Il pagamento del debito tributario esclude la responsabilità dell'ente? Non la esclude in via automatica, ma incide: elimina il profitto suscettibile di confisca per la parte versata ed è valutato fra le condotte riparatorie, con effetti sulle misure interdittive e sulla misura della sanzione pecuniaria.
Anche le imprese di piccole dimensioni devono presidiare questo rischio? Sì, e con presidi proporzionati. Nelle realtà con pochi addetti la segregazione dei compiti si ottiene con controlli incrociati e autorizzazioni documentate, non con nuove funzioni: un modello sovradimensionato non verrebbe applicato e in giudizio non aiuterebbe.
Il modello 231 sostituisce il lavoro del commercialista? No: definisce chi controlla che cosa e come lo documenta. Il presidio funziona quando i controlli contabili e fiscali esistenti vengono formalizzati nel modello e resi verificabili dall'Organismo di Vigilanza.