Dal 2011 l'illecito ambientale fa scattare la responsabilità dell'ente, non soltanto quella di chi ha firmato: mappiamo il rischio ambientale dell'impresa, costruiamo il Modello organizzativo che lo presidia e assistiamo la società quando l'accertamento è già iniziato.
L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ha portato i reati ambientali fra i reati presupposto: se l'illecito è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da chi vi opera, l'ente risponde in proprio, con un procedimento e una condanna distinti da quelli della persona fisica.
La conseguenza pratica è che l'archiviazione della posizione del legale rappresentante non chiude la partita della società, e che l'unica difesa strutturale prevista dalla legge è l'art. 6: un Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, vigilato da un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi.
Le sanzioni sono pecuniarie, commisurate in quote, ma il danno reale è di solito un altro: le misure interdittive dell'art. 9 — sospensione dell'attività, revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni — colpiscono l'impresa nella sua operatività e nella sua ammissibilità alle gare.
Il catalogo ambientale del 231 non è un elenco astratto: nella pratica si concentra su pochi punti di contatto fra ciclo produttivo e autorizzazioni.
Il rischio ambientale non si presidia con una clausola aggiunta al Modello: si presidia sui processi che generano il rifiuto, lo scarico o l'emissione, e sulle deleghe di chi li governa.
Un Modello adottato dopo la contestazione non esclude la responsabilità: la legge lo valorizza, al più, come attenuante e come condizione per la sospensione delle misure interdittive. Il valore difensivo pieno si ottiene soltanto prima.
Ci sono tre momenti in cui il tema diventa urgente: la partecipazione a gare e appalti pubblici, dove l'interdittiva equivale all'esclusione; una due diligence in operazioni di acquisizione, dove il rischio ambientale pregresso si trasferisce sul prezzo e sulle garanzie; il primo verbale di ispezione, quando il perimetro dei fatti è ancora definibile.
Il tessuto produttivo siciliano concentra esattamente i settori in cui il rischio ambientale è strutturale: filiere agroalimentari e conserviere, edilizia e movimentazione terre, logistica e portualità, impiantistica e indotto industriale.
Lo studio opera da Catania su tutta la Sicilia e sulle sedi continentali dei propri clienti: la vicinanza conta nella gestione delle ispezioni e nei rapporti con gli organi di controllo territoriali, dove i tempi si misurano in ore.
Il Modello 231 è obbligatorio per i reati ambientali? Non è un obbligo di legge sanzionato in quanto tale: è la sola causa di esclusione della responsabilità che il D.Lgs. 231/2001 riconosce all'ente. In concreto diventa un requisito quando l'impresa partecipa a gare, accede a finanziamenti pubblici o entra in filiere che lo richiedono ai fornitori.
Che cosa rischia concretamente l'impresa? Una sanzione pecuniaria calcolata in quote e, nei casi più gravi, le misure interdittive dell'art. 9: sospensione dell'attività, revoca delle autorizzazioni funzionali all'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, fino alla pubblicazione della sentenza.
Un Modello adottato anni fa è ancora adeguato? Non necessariamente. L'adeguatezza si misura sul rischio attuale: nuovi impianti, nuove autorizzazioni, riorganizzazioni delle deleghe e modifiche del catalogo dei reati presupposto rendono obsoleto un Modello corretto al momento dell'adozione. Il riesame periodico è parte del Modello, non un'aggiunta.
L'impresa risponde anche se il fatto è di un appaltatore? Può risponderne. Nella gestione dei rifiuti e nelle lavorazioni affidate a terzi restano in capo al produttore e al committente obblighi propri di scelta, verifica e controllo: la responsabilità dell'ente si fonda sulla carenza organizzativa, non sull'identità di chi ha materialmente agito.