Modello 231 e reati ambientali

Dal 2011 l'illecito ambientale fa scattare la responsabilità dell'ente, non soltanto quella di chi ha firmato: mappiamo il rischio ambientale dell'impresa, costruiamo il Modello organizzativo che lo presidia e assistiamo la società quando l'accertamento è già iniziato.

Quando la responsabilità diventa dell'impresa, non solo della persona

L'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001 ha portato i reati ambientali fra i reati presupposto: se l'illecito è commesso nell'interesse o a vantaggio dell'ente da chi vi opera, l'ente risponde in proprio, con un procedimento e una condanna distinti da quelli della persona fisica.

La conseguenza pratica è che l'archiviazione della posizione del legale rappresentante non chiude la partita della società, e che l'unica difesa strutturale prevista dalla legge è l'art. 6: un Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato ed efficacemente attuato prima del fatto, vigilato da un Organismo di Vigilanza dotato di poteri autonomi.

Le sanzioni sono pecuniarie, commisurate in quote, ma il danno reale è di solito un altro: le misure interdittive dell'art. 9 — sospensione dell'attività, revoca di autorizzazioni, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni — colpiscono l'impresa nella sua operatività e nella sua ammissibilità alle gare.

I reati presupposto che ricorrono più spesso nelle imprese

Il catalogo ambientale del 231 non è un elenco astratto: nella pratica si concentra su pochi punti di contatto fra ciclo produttivo e autorizzazioni.

  • Gestione dei rifiuti: raccolta, trasporto e smaltimento non autorizzati, formulari e registri (artt. 256, 258 e 259 del D.Lgs. 152/2006) e attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.).
  • Scarichi idrici industriali oltre i limiti o privi di autorizzazione (art. 137 del D.Lgs. 152/2006).
  • Emissioni in atmosfera e superamento dei valori prescritti nell'autorizzazione (art. 279 del D.Lgs. 152/2006).
  • Contaminazione del suolo, omessa comunicazione e omessa bonifica (art. 257 del D.Lgs. 152/2006 e art. 452-terdecies c.p.).
  • Inquinamento ambientale e disastro ambientale, introdotti dalla legge 68/2015 (artt. 452-bis e 452-quater c.p.), anche nella forma colposa.
  • Impedimento del controllo e frode nelle misure di prevenzione (art. 452-septies c.p.), che nascono spesso durante un'ispezione, non prima.

Come lavoriamo

Il rischio ambientale non si presidia con una clausola aggiunta al Modello: si presidia sui processi che generano il rifiuto, lo scarico o l'emissione, e sulle deleghe di chi li governa.

  • Risk assessment sui siti, sui titoli abilitativi (AIA, AUA, autorizzazioni allo scarico) e sui rapporti con trasportatori e impianti di destinazione.
  • Gap analysis del Modello esistente rispetto al catalogo dell'art. 25-undecies e alla struttura reale delle deleghe.
  • Protocolli operativi, sistema disciplinare e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza, con evidenze conservabili e verificabili.
  • Formazione delle funzioni esposte — produzione, manutenzione, acquisti, HSE — e non solo del vertice.
  • Assistenza durante ispezioni e verifiche di ARPA, NOE e organi di controllo, con gestione delle prescrizioni e dei termini.
  • Difesa dell'ente nel procedimento penale e nel giudizio 231, in coordinamento con i consulenti tecnici.

Il momento in cui intervenire fa la differenza

Un Modello adottato dopo la contestazione non esclude la responsabilità: la legge lo valorizza, al più, come attenuante e come condizione per la sospensione delle misure interdittive. Il valore difensivo pieno si ottiene soltanto prima.

Ci sono tre momenti in cui il tema diventa urgente: la partecipazione a gare e appalti pubblici, dove l'interdittiva equivale all'esclusione; una due diligence in operazioni di acquisizione, dove il rischio ambientale pregresso si trasferisce sul prezzo e sulle garanzie; il primo verbale di ispezione, quando il perimetro dei fatti è ancora definibile.

Perché uno studio in Sicilia

Il tessuto produttivo siciliano concentra esattamente i settori in cui il rischio ambientale è strutturale: filiere agroalimentari e conserviere, edilizia e movimentazione terre, logistica e portualità, impiantistica e indotto industriale.

Lo studio opera da Catania su tutta la Sicilia e sulle sedi continentali dei propri clienti: la vicinanza conta nella gestione delle ispezioni e nei rapporti con gli organi di controllo territoriali, dove i tempi si misurano in ore.

Domande frequenti

Il Modello 231 è obbligatorio per i reati ambientali? Non è un obbligo di legge sanzionato in quanto tale: è la sola causa di esclusione della responsabilità che il D.Lgs. 231/2001 riconosce all'ente. In concreto diventa un requisito quando l'impresa partecipa a gare, accede a finanziamenti pubblici o entra in filiere che lo richiedono ai fornitori.

Che cosa rischia concretamente l'impresa? Una sanzione pecuniaria calcolata in quote e, nei casi più gravi, le misure interdittive dell'art. 9: sospensione dell'attività, revoca delle autorizzazioni funzionali all'illecito, divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, esclusione da agevolazioni e finanziamenti, fino alla pubblicazione della sentenza.

Un Modello adottato anni fa è ancora adeguato? Non necessariamente. L'adeguatezza si misura sul rischio attuale: nuovi impianti, nuove autorizzazioni, riorganizzazioni delle deleghe e modifiche del catalogo dei reati presupposto rendono obsoleto un Modello corretto al momento dell'adozione. Il riesame periodico è parte del Modello, non un'aggiunta.

L'impresa risponde anche se il fatto è di un appaltatore? Può risponderne. Nella gestione dei rifiuti e nelle lavorazioni affidate a terzi restano in capo al produttore e al committente obblighi propri di scelta, verifica e controllo: la responsabilità dell'ente si fonda sulla carenza organizzativa, non sull'identità di chi ha materialmente agito.