A far data dal 2 giugno 2026 — vale a dire dall'indomani della pubblicazione del presente contributo — entra in vigore il D.Lgs. 81/2026 (in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 113 del 18 maggio 2026), provvedimento con cui il legislatore delegato ha dato attuazione alla Direttiva (UE) 2024/1203 dell'11 aprile 2024, relativa alla tutela penale dell'ambiente, in forza della delega conferita dalla legge di delegazione europea 2024 (legge 13 giugno 2025, n. 91, art. 9).
Non si tratta di un mero ritocco di cornici edittali. La novella interviene in profondità sul Titolo VI-bis del Libro II del codice penale e, di riflesso, sull'art. 25-undecies del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, modificando la fisionomia stessa dell'illecito ambientale. Il dato sistematico più rilevante è il passaggio da una tutela tradizionalmente costruita attorno alle singole matrici — l'aria, l'acqua, il suolo — a una tutela di impronta dichiaratamente ecosistemica, nella quale assumono autonomo rilievo l'habitat, gli ecosistemi, la biodiversità, la flora e la fauna come beni giuridici protetti in sé.
Questo spostamento di prospettiva non è una sfumatura definitoria destinata agli studiosi. Esso dilata l'area del penalmente rilevante e, con essa, il perimetro del rischio-reato gravante sull'ente. Vi entrano condotte e soggetti che, sotto il regime previgente, ne restavano ai margini o ne erano del tutto estranei. Per le imprese strutturate — segnatamente nei comparti della gestione dei rifiuti, del trattamento ambientale, dell'energia rinnovabile e della logistica — il punto di attenzione non è se la riforma le riguardi, ma in quale misura il presidio organizzativo già adottato sia ancora in grado di intercettare un rischio che ha cambiato natura.
La nuova fisionomia dell'inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
La fattispecie base di cui all'art. 452-bis c.p. viene riscritta in senso ampliativo. L'habitat entra a pieno titolo tra i beni giuridici protetti dalla figura fondamentale, laddove nel regime previgente la sua compromissione rilevava soltanto in chiave di aggravante, e limitatamente alle aree naturali protette. Il deterioramento o la compromissione significativi e misurabili di un habitat divengono dunque, di per sé, condotta tipica dell'inquinamento ambientale.
A ciò si accompagnano nuove aggravanti speciali. La pena è inasprita quando l'inquinamento sia prodotto in danno di un ecosistema di dimensioni notevoli, ovvero quando esso determini effetti durevoli, e ciò anche laddove tali effetti si presentino come apparentemente reversibili. Resta ferma, e si affianca alle nuove, l'aggravante per la distruzione di habitat all'interno di un'area naturale protetta. Si aggiunge, infine, un'ulteriore circostanza aggravante per l'ipotesi in cui dai fatti derivi un pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone.
Una fattispecie a geometria più estesa. La nozione di «effetto durevole» è destinata a divenire terreno di accertamento tecnico-probatorio di crescente delicatezza: la rilevanza penale può investire anche compromissioni che l'impresa avesse classificato come reversibili e, perciò, tollerabili nel proprio risk assessment.
Il commercio di prodotti inquinanti (art. 452-bis.1 c.p.)
L'innovazione di maggiore impatto sistematico è l'introduzione dell'art. 452-bis.1 c.p., che per la prima volta eleva a illecito penale non la sola condotta inquinante in senso proprio, bensì la messa in commercio o la circolazione di prodotti il cui impiego sia idoneo a cagionare una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili delle matrici ambientali, degli ecosistemi, degli habitat, della biodiversità, della flora o della fauna.
Si è in presenza di un reato a forma vincolata e a doppio evento, costruito in funzione di anticipazione della soglia di tutela. La portata di sistema è evidente: il rischio penale si estende dalla figura tradizionale del produttore o utilizzatore di sostanze in ambito ambientale a quella del commerciante e del distributore, ivi compreso l'operatore non specializzato nel settore ambientale.
Nuovo reato presupposto 231. Coerentemente con la sua natura, la fattispecie è inserita tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente, mediante una nuova lettera dell'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001. Chi colloca sul mercato un prodotto entra, in determinate condizioni, nel raggio della disciplina penale ambientale.
La nozione sostanziale di abusività (art. 452-quinquiesdecies c.p.)
Il nuovo art. 452-quinquiesdecies c.p. fornisce una definizione normativa del carattere «abusivo» della condotta, destinata a operare in modo trasversale rispetto a tutte le fattispecie ambientali che a tale requisito facciano richiamo. È abusiva non soltanto la condotta posta in essere in difetto di autorizzazione o in violazione delle relative prescrizioni, ma altresì quella posta in essere sulla base di un'autorizzazione ottenuta in modo fraudolento, con violenza o minaccia, ovvero mediante un reato contro la Pubblica Amministrazione.
La conseguenza pratica è di rilievo non trascurabile: il mero possesso del titolo autorizzativo cessa di operare come scudo, ove la sostanza dell'attività si ponga in contrasto con la normativa ambientale, unionale o nazionale. In linea con l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità in tema di abusività della gestione, la forma del provvedimento non sana il vizio sostanziale dell'attività che esso pretende di coprire. Il titolo formalmente esistente, ma sostanzialmente inidoneo, non esclude la rilevanza penale del fatto.
L'impatto sulla responsabilità da reato dell'ente
Sul versante dell'ente, la riforma agisce su più piani. Anzitutto sul piano delle aggravanti comuni, con il nuovo art. 452-sexiesdecies c.p., che dispone un aumento di pena ove dal reato derivi un profitto di rilevante entità, ovvero ove il fatto sia commesso mediante la presentazione di dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere. Si inasprisce inoltre l'art. 452-ter c.p., elevando a dodici anni di reclusione il massimo edittale per l'ipotesi da cui derivi il decesso, ed estendendo la disciplina della morte o delle lesioni quale conseguenza anche al nuovo art. 452-bis.1.
Quanto al D.Lgs. 231/2001, l'art. 25-undecies viene rimodellato. Oltre all'inserimento dell'art. 452-bis.1 nel catalogo dei reati presupposto, il massimo edittale della sanzione pecuniaria per il disastro ambientale di cui all'art. 452-quater è elevato da novecento a milleduecento quote. Un nuovo comma 1-ter introduce una sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote per i reati di produzione e commercio di sostanze lesive dell'ozono (art. 4 del decreto) e di gas a effetto serra (art. 5 del decreto).
Aggravante di un terzo per i delitti qualificati. Un nuovo comma 1-quater stabilisce che, per i delitti aggravati ai sensi degli artt. 452-bis commi da 2 a 4, 452-bis.1 commi da 2 a 4, 452-quater comma 3 e 452-sexiesdecies comma 1, n. 1, le sanzioni pecuniarie sono aumentate di un terzo. L'esposizione patrimoniale dell'ente, in caso di delitti qualificati, cresce in misura sensibile.
La cornice istituzionale di contrasto
La novella non si esaurisce nel diritto penale sostanziale. Gli artt. 4 e 5 del decreto introducono norme penali speciali in materia di produzione, immissione sul mercato, importazione, esportazione, uso o rilascio di sostanze che riducono lo strato di ozono — secondo il regolamento (UE) 2024/590 — e di gas fluorurati a effetto serra — secondo il regolamento (UE) 2024/573 — con regimi sanzionatori differenziati.
Sul piano organizzativo, l'art. 10 istituisce un Sistema di coordinamento nazionale per il contrasto alla criminalità ambientale, collocato presso la Procura Generale della Corte di Cassazione e composto dal Procuratore Generale, dai Procuratori Generali presso le Corti d'Appello e dal Procuratore Nazionale Antimafia. L'art. 11 prevede l'adozione di una Strategia nazionale di contrasto ai crimini ambientali. Se ne ricava un disegno di sistema: alla dilatazione della fattispecie corrisponde un irrobustimento dell'apparato di accertamento e persecuzione.
Avere un Modello 231 e un OdV operativo non basta più: perché
È a questo punto che l'analisi tecnica conduce a una conclusione ineludibile per l'ente. Disporre di un Organismo di Vigilanza operativo e di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo formalmente adottato e diligentemente aggiornato non garantisce più, di per sé, quell'idoneità preventiva che l'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 richiede affinché l'ente possa andare esente da responsabilità. Il giudizio di idoneità è giudizio di adeguatezza al rischio concreto; e il rischio concreto, dal 2 giugno 2026, non è più quello fotografato dai Modelli redatti in epoca anteriore. Sei profili meritano, in proposito, considerazione distinta.
Inadeguatezza sopravvenuta della parte speciale. La parte speciale «Reati ambientali» dei Modelli adottati prima del 2 giugno 2026 è, per definizione, incompleta: non contempla l'art. 452-bis.1 c.p., perché la fattispecie non esisteva, né recepisce le nuove aggravanti dell'art. 452-bis c.p. Un Modello che non mappa un reato presupposto è, rispetto a quel reato, tamquam non esset. L'aggiornamento non è facoltà di buona amministrazione, ma condizione di tenuta del sistema esimente.
Riposizionamento del rischio sulla catena di approvvigionamento e commercializzazione. Per effetto dell'art. 452-bis.1 c.p., entrano nel perimetro 231 imprese che non operano direttamente nel trattamento ambientale, ma che producono, importano, distribuiscono o commercializzano prodotti il cui impiego sia idoneo a cagionare inquinamento: a titolo esemplificativo, prodotti chimici, vernici, solventi, fitofarmaci, oli minerali, dispositivi contenenti gas fluorurati, apparecchiature refrigeranti, materiali da costruzione contenenti sostanze pericolose. Il rischio si trasferisce a valle, lungo la filiera, investendo anche l'operatore commerciale non specializzato.
Verifica sostanziale della catena autorizzativa. La nuova nozione di abusività impone protocolli di verifica non più documentale, ma sostanziale, sui titoli autorizzativi propri e dei fornitori. Non è più sufficiente acquisire copia del provvedimento: occorre tracciarne l'iter di ottenimento e accertarne la conformità sostanziale, poiché un'autorizzazione viziata nella genesi non vale a scriminare la condotta.
Ricalibratura dei protocolli di tracciabilità. I protocolli di tracciabilità documentale relativi a emissioni, scarichi, gestione dei rifiuti, manutenzione degli impianti, utilizzo di sostanze pericolose, adempimenti autorizzativi e controllo dei fornitori devono essere ricalibrati a fronte di un perimetro del penalmente rilevante divenuto più elastico, in primo luogo per effetto della concezione ecosistemica e della rilevanza autonoma degli «effetti durevoli».
Ridisegno dei flussi informativi verso l'OdV. I flussi informativi diretti all'Organismo di Vigilanza vanno riprogettati affinché intercettino eventi prima irrilevanti: l'introduzione di nuovi prodotti commercializzati, le segnalazioni provenienti dalla filiera, gli esiti delle analisi ambientali periodiche, le comunicazioni delle autorità di vigilanza, dall'ARPA ai Vigili del Fuoco ai Carabinieri Forestali. Un OdV informato secondo schemi superati vigila su un rischio che non esiste più.
Adeguamento della disciplina contrattuale. La regolamentazione contrattuale con fornitori e distributori richiede l'inserimento di clausole di compliance ambientale, di obblighi informativi, di facoltà di reverse audit e — nei contratti di commercializzazione — di garanzie sostanziali sulla conformità ambientale del prodotto. Il contratto diviene, in questo quadro, strumento di traslazione e di presidio del rischio penale, non mero regolamento di interessi economici.
Nessuno di questi sei interventi rientra, per natura, nelle attribuzioni dell'Organismo di Vigilanza. L'OdV vigila sul funzionamento e sull'osservanza del Modello; non lo riscrive, non riqualifica le mappe del rischio, non redige le clausole. La riprogettazione del Modello a fronte di una novella di sistema è attività di consulenza legale specialistica, che richiede la traduzione del dato normativo in protocolli, mappe e clausole a tenuta. È un apporto distinto, e per sua natura esterno, rispetto alla funzione di vigilanza.
Una conclusione di sistema
La riforma del 2026 reca con sé un dato che conviene leggere senza infingimenti. Essa trasferisce in capo all'impresa una porzione crescente dell'onere di prevenzione del danno ambientale, in un contesto nel quale lo Stato non accompagna l'inasprimento delle responsabilità private con un investimento di pari intensità sugli strumenti pubblici di controllo. L'ente è chiamato a presidiare, con risorse proprie, un perimetro che il legislatore ha deliberatamente dilatato.
In questa cornice, l'effettività dell'aggiornamento del Modello non si misura sull'avvenuta adozione di un documento, ma sulla sua capacità di intercettare il rischio quale oggi è configurato. Garantire tale effettività impone di affiancare all'Organismo di Vigilanza interno una consulenza legale esterna specializzata, capace di tradurre la novella in presidi concreti e verificabili. Lo Studio Legale Puglisi assiste le imprese strutturate in questa attività di riesame e riallineamento del Modello 231 ai nuovi confini del rischio penale-ambientale.
1° giugno 2026.